Sentenza del 08/03/2017 n. 5929 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva aumentato il capitale sociale, in parte gratuitamente, utilizzando saldi attivi di rivalutazione monetaria e riserve connesse alle leggi di rivalutazione del 1975 e del 1983. L'atto, registrato il 23 gennaio 1985, era stato assoggettato dall'Ufficio a imposta complementare di registro per Lire 39.553.000, pagate dalla società il 14 maggio 1985. La società chiese il rimborso il 27 febbraio 1986 e, formatosi il silenzio-rifiuto, ottenne ragione nei giudizi tributari di merito. L'Agenzia contestò in cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 79, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986: sosteneva che la disciplina transitoria favorevole consentiva il rimborso solo se, al 1° luglio 1986, il rapporto fosse ancora pendente, perché l'avviso di liquidazione era stato impugnato, oppure fosse stata presentata una domanda di rimborso utile secondo la norma; la mera pendenza del termine per agire o la presentazione dell'istanza non potevano riaprire un rapporto già definito per mancata impugnazione dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. L'avviso di liquidazione del 19 marzo 1985 non era stato impugnato ed era quindi divenuto definitivo; la successiva istanza di rimborso, benché presentata prima del 1° luglio 1986 e nel termine triennale previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 634 del 1972, non poteva rimettere in discussione il rapporto. La disciplina transitoria dell'art. 79 del D.P.R. n. 131 del 1986 si applica ai rapporti ancora pendenti alla sua entrata in vigore e non riapre quelli già definiti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1
la norma transitoria invocata dalla contribuente ha inteso solo regolare l'applicazione della nuova normativa ai rapporti pregressi, che però dovevano essere ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore e che la ratio dell'art. 79 non era certo quella di riaprire indiscriminatamente i termini già decorsi e di coinvolgere i rapporti già definiti.
La disciplina transitoria più favorevole opera soltanto per i rapporti tributari ancora pendenti al 1° luglio 1986. Non consente di riaprire un rapporto divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo.
D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75
tale ultima disposizione "si limita ad individuare un termine per fissare l'esaurimento del rapporto, ove quest'ultimo non sia già definito in base ad altre norme", com'è accaduto nel caso di specie in conseguenza nella mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta.
Il termine triennale per chiedere il rimborso non prevale sulla definitività già acquisita dal rapporto in base a un diverso meccanismo, come la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione.
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
il processo tributario, nel sistema regolato dal D.P.R. n. 636 del 1972 (art. 16) e dalla successiva disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 19), deve essere necessariamente introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di specifici atti impositivi o di riscossione - tra i quali è compreso l'avviso di liquidazione - essendo esclusa la possibilità di azioni di mero accertamento, onde, in difetto di rituale e tempestiva impugnazione, il rapporto tributario viene fissato, in modo definitivo e non più contestabile, dall'atto impositivo, salvo l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria.
Il contenzioso tributario si avvia impugnando tempestivamente gli atti impositivi o di riscossione. Se l'avviso di liquidazione non viene impugnato, il rapporto si consolida e non può essere rimesso in discussione con una successiva azione di mero accertamento o con una domanda di rimborso, salvo l'autotutela dell'Amministrazione.
Codice di procedura civile, art. 384
La disposizione consente alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui la Corte ha quindi rigettato direttamente il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'avviso di liquidazione è un atto autonomamente impugnabile: se non viene contestato tempestivamente, il rapporto fiscale diventa definitivo e non può essere riaperto con una successiva istanza di rimborso.
- Una domanda di rimborso presentata entro il termine previsto dalla legge non basta, da sola, a superare la definitività di un precedente atto impositivo non impugnato.
- Le norme transitorie che introducono un trattamento fiscale più favorevole si applicano ai rapporti ancora pendenti alla data di entrata in vigore, salvo che la legge disponga espressamente la riapertura di rapporti definiti.
- Per tutelare la possibilità di contestare il debito, occorre impugnare nei termini l'atto impositivo; la sola presentazione di un'istanza amministrativa di rimborso non sostituisce tale impugnazione.
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