Cassazione Civile, Ordinanza n. 37715/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dalla ricorrente e dell’accettazione della controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta contro la sentenza d’appello.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società ricorrente aveva agito in primo grado davanti al Tribunale chiedendo, da un lato, la nullità o inefficacia di alcune clausole del contratto di conto corrente relative alla determinazione degli interessi debitori, alla capitalizzazione trimestrale e ad altri oneri e addebiti; dall’altro, l’accertamento della mancanza di buona fede e professionalità della banca in relazione alla sottoscrizione di una polizza assicurativa-finanziaria denominata "Propensione", con conseguente rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti, restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto solo le domande relative al conto corrente e respinto quelle sulla polizza, ritenendo che la società avesse conosciuto l’operazione e accettato le clausole contrattuali. In appello la società aveva insistito per ottenere la declaratoria di invalidità o inefficacia dell’addebito derivante dalla polizza, la condanna alla restituzione delle somme e il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame osservando che la polizza era stata sottoscritta dalla società, che era stata consegnata la nota informativa e che il prodotto, garantendo il capitale, era sostanzialmente privo di rischio finanziario; inoltre, trattandosi di contratto anteriore al 1° luglio 2007, non risultavano applicabili l’art. 25-bis TUF né le regole CONSOB invocate. In cassazione la società ha proposto ricorso con un solo motivo, ma nelle more ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio con accettazione della banca, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
Norme richiamate
richiamato dalla parte ricorrente come base per far valere la nullità delle clausole del conto corrente e dell’operazione contestata
richiamato dalla parte ricorrente come base per dedurre l’illiceità/inefficacia delle condizioni contrattuali e dell’addebito
la Corte d’appello ha ritenuto non applicabile la norma perché la polizza era stata sottoscritta prima del 1° luglio 2007
Regolamento CONSOB
ritenuto non applicabile dalla Corte d’appello, anche in ragione della non rischiosità del prodotto e della data di sottoscrizione anteriore al 1° luglio 2007
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di cassazione si estingue senza decisione sul merito.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia preclude ogni valutazione delle censure proposte nel ricorso.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte si limita a prendere atto della volontà delle parti e a dichiarare estinto il processo, senza statuire sulla fondatezza dei motivi di impugnazione.
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