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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34561/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Una società aveva affidato a una società di trasporti il servizio di spedizione via nave di prefabbricati in cemento destinati a un committente finale estero, con contratto poi integrato da atto aggiuntivo. Il primo lotto era stato trasportato regolarmente; durante il secondo trasporto parte del carico era andata persa in mare e altra merce era danneggiata a causa di un fortunale. La committente finale aveva rifiutato il carico e chiesto una nuova fornitura, con successiva cessione di diritti verso i terzi responsabili. In arbitrato era stato riconosciuto un credito del trasportatore per entrambi i trasporti e, in via riconvenzionale, un risarcimento alla committente, poi compensati. In appello il lodo era stato però annullato nella parte risarcitoria, con esclusione della compensazione e condanna integrale della committente al pagamento del corrispettivo. Con il ricorso per cassazione la società committente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 829 c.p.c. e dei limiti del sindacato sull'impugnazione per nullità del lodo, perché la Corte d'appello avrebbe rivalutato il merito e le prove sulla violenza del fortunale, sul nesso causale e sulle misure di sicurezza adottate dal trasportatore; 2) omesso esame di fatti decisivi in tema di intensità del fortunale; 3) violazione dell'art. 829 c.p.c. e difetto di motivazione in punto di pretesa carenza di legittimazione attiva per cessione dei diritti all'assicuratore, motivo dichiarato inammissibile per difetto di interesse; 4) violazione degli artt. 2729 e 1223 c.c. perché alcuni danni futuri non sarebbero stati risarcibili mentre altri, in particolare il costo di smaltimento dei manufatti avariati, sarebbero stati invece liquidati senza adeguata prova; 5) violazione dell'art. 1458 c.c. e dei limiti dell'impugnazione del lodo, sostenendo la possibilità di risoluzione parziale del contratto di trasporto; 6) censura sulle spese, assorbita. La società di trasporti ha proposto ricorso incidentale su spese, interessi e quantum del credito, ma tali motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse ecceduto i limiti del sindacato sul lodo rituale e avesse compiuto una indebita rivalutazione del merito e delle prove, anziché limitarsi a verificare un errore di diritto. Ha accolto anche, solo in parte, il quarto motivo, nella parte relativa al danno da smaltimento dei manufatti avariati, ritenendo invece corretta l'esclusione dei danni futuri connessi al rinnovato acquisto e trasporto dei materiali sostitutivi in un contesto di guerra e sospensione del contratto finale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, ha rigettato il quinto motivo sulla risoluzione parziale, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il sesto motivo del ricorso principale nonché tutti i motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    l'impugnazione per nullità del lodo rituale per violazione di regole di diritto è ammessa solo nei limiti del controllo sulla violazione di legge e non consente una rivalutazione del merito o delle prove; il giudice dell'impugnazione non può sostituire la propria valutazione a quella degli arbitri.

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione e, per il vizio di violazione di legge, come termine di raffronto per delimitare il controllo sulla nullità del lodo.

  • art. 4 § 2 della Convenzione di Bruxelles del 1924

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della polizza di carico e al regime probatorio del trasporto marittimo.

  • art. 1458 c.c.

    la risoluzione parziale può applicarsi anche a contratti ad esecuzione istantanea quando l'oggetto sia composto da più beni autonomi sotto il profilo economico-funzionale; spetta però al giudice di merito valutare se l'interesse sia unitario e inscindibile.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di prova per presunzioni dei danni futuri; la Corte ha escluso la risarcibilità di voci future non sufficientemente certe o prevedibili nel contesto concreto.

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento richiede danno conseguenza causalmente collegato all'inadempimento e non esteso a poste meramente ipotetiche o non attuali.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato nei motivi incidentali sulle spese, rimasti assorbiti.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito.

  • art. 1282 c.c.

    richiamato nei motivi incidentali sugli interessi, rimasti assorbiti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo e per omessa pronuncia, motivi assorbiti.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali per omessa o errata valutazione documentale, poi assorbito.

Massime di principio

  • L'impugnazione per nullità del lodo rituale non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito: il controllo del giudice si limita all'errore di diritto e non consente una rivalutazione del materiale istruttorio o dell'intensità degli eventi causali accertati dagli arbitri.
  • La denuncia di nullità del lodo per violazione di legge richiede l'allegazione puntuale dell'erroneità della regola giuridica applicata rispetto ai fatti accertati; non è sufficiente prospettare lacune motivazionali o un diverso apprezzamento delle prove.
  • In tema di responsabilità del trasportatore, l'eccezionalità dell'evento atmosferico può escludere la responsabilità solo se risulta, in fatto, tale da interrompere il nesso causale e da superare ogni misura ragionevolmente esigibile di protezione del carico; la relativa verifica è però rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di legge.
  • Il risarcimento dei danni futuri è ammissibile solo se il pregiudizio sia conseguenza logicamente e probabilisticamente prevedibile di fatti già accertati; quando la futura spesa è incerta o dipende da circostanze sopravvenute che rendono improbabile la sua effettiva sopportazione, la liquidazione non è consentita.
  • La risoluzione parziale del contratto è configurabile anche fuori dai contratti ad esecuzione continuata o periodica, ma solo se l'oggetto dell'obbligazione sia scindibile in più prestazioni autonome; se l'interesse economico perseguito è unitario e inscindibile, la valutazione del giudice di merito non è censurabile se logicamente motivata.
  • La cessione dei diritti verso terzi responsabili all'assicuratore può incidere sulla legittimazione e sull'ammissibilità della pretesa risarcitoria solo nei limiti dell'effettivo oggetto della cessione; tuttavia il difetto di interesse rende inammissibile la censura quando la decisione impugnata abbia comunque escluso il danno per ragioni di merito autonome.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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