Cassazione Penale, Sentenza n. 25956/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando l'assoluzione del Tribunale di Trapani, aveva dichiarato la responsabilità penale di Antonio Voi per la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione (art.75 d.lgs. n.159/2011) per essersi allontanato dall'abitazione fuori dagli orari consentiti. Voi deduce tre motivi: (1) illegittimità della correzione dell'imputazione da parte della Corte d'appello e violazione del diritto di difesa, connessa alla scelta del rito abbreviato; (2) censura sull'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per mancata specificità; (3) illogicità/contraddittorietà della motivazione circa la prova della trasgressione dedotta dal mancato riscontro al citofono durante la notte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'inammissibilità dell'appello del P.M., e infondati o inammissibili gli altri motivi. In particolare la Corte ha confermato la legittimità dell'acquisizione, ai sensi dell'art.441, comma 5, c.p.p., del decreto applicativo della misura di prevenzione relativo all'imputato e ha qualificato l'errore materiale negli estremi indicati nell'imputazione come non incidente sull'identità del fatto e non pregiudizievole per la difesa. Ha inoltre ritenuto congrua la valutazione probatoria della Corte d'appello circa la prova della trasgressione (controllo notturno con esito negativo dopo ripetuti citofoni e permanenza sul posto). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma che disciplina le violazioni delle prescrizioni connesse alle misure di prevenzione (sorveglianza speciale); la condotta contestata è la falsa osservanza dell'obbligo di permanenza in casa negli orari prescritti.
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice di acquisire documenti rilevanti agli atti del processo; la Corte ha utilizzato tale facoltà per acquisire il decreto applicativo della misura relativo all'imputato, ritenendo legittima la correzione di un mero errore materiale nell'imputazione.
Stabilisce il requisito di specificità dei motivi d'appello; la Corte ha richiamato il principio che l'atto d'appello deve individuare i punti contestati e la diversa deliberazione richiesta, ritenendo specifico l'appello del P.M. nella vicenda.
Norma relativa alla facoltà dell'imputato, in giudizio abbreviato, di chiedere il proseguimento a rito ordinario in presenza di nuove contestazioni; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale tutela non opera quando le nuove contestazioni derivino da elementi già in atti e noti all'imputato.
Riferimento alla modifica dell'imputazione; la Corte ha distinto tra mutamento sostanziale del fatto (che inciderebbe sull'imputazione) e mera correzione descrittiva/materiale, ammissibile se non pregiudica la difesa.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di condanna alle spese e all'irritualità dell'impugnazione, giustificando l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La correzione di errori materiali nell'imputazione è ammissibile se non altera l'oggetto sostanziale dell'accusa né pregiudica la possibilità di difesa dell'imputato.
- In sede di giudizio abbreviato l'imputato non può chiedere il rito ordinario se le 'nuove' contestazioni derivano da elementi già presenti negli atti e quindi noti al difensore al momento della scelta del rito.
- Il requisito di specificità dell'impugnazione (art.581 c.p.p.) va valutato in relazione all'accuratezza con cui la sentenza impugnata espone le sue ragioni: l'appello è ammissibile se individua chiaramente il punto da rimettere al giudice di grado superiore.
- La prova dell'assenza dell'imputato dall'abitazione può essere fondata su riscontri degli operanti (suonati ripetutamente i citofoni, locali sentiti funzionanti, permanenza sulla scena per un congruo periodo senza risposta): tale valutazione resta sindacabile solo nei limiti del vizio manifesto di motivazione.
- Un ricorso per cassazione privo di argomentazioni convincenti o basato su censure meramente rivalutative dei fatti è facilmente dichiarabile inammissibile e può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche.
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