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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07336/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo sulla responsabilità era generico e si risolveva in una censura di merito rispetto a un doppio conforme accertamento circa la destinazione a terzi dello stupefacente e il comportamento dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una condotta di detenzione di sostanze stupefacenti destinate a terzi. Dal testo emerge che la droga era di duplice qualità, suddivisa in dosi già confezionate, per complessive 24 dosi di marijuana e 7 dosi di cocaina; il giudice di merito aveva valorizzato anche il contegno dell'interessato, che avrebbe cercato di sottrarsi al controllo disfacendosi della sostanza. L'unico motivo di ricorso attinente alla responsabilità è stato ritenuto genericamente formulato e sostanzialmente in fatto, cioè volto a contestare la ricostruzione probatoria già condivisa nei due gradi di merito, senza confrontarsi efficacemente con le ragioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il testo richiama implicitamente la detenzione di stupefacente finalizzata alla destinazione a terzi, con droga suddivisa in dosi già confezionate; la qualificazione giuridica esatta non è però esplicitata nel brano fornito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo si risolve in una censura meramente fattuale, priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In presenza di doppia conforme sul fatto, la contestazione della ricostruzione probatoria non è ammissibile se non si indica un vizio specifico della decisione di legittimità o una reale divergenza tra le due conformi motivazioni.
  • La suddivisione della sostanza stupefacente in dosi già confezionate e il comportamento volto a sottrarsi al controllo possono essere valorizzati come indici della destinazione a terzi, ma la critica in cassazione deve misurarsi con tali elementi in modo specifico e non generico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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