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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39636/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 c.p., con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.) per mancanza di querela nei termini di cui all'art. 85 d.lgs. n.150/2022. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero dell'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Procuratore ha dedotto violazione dell'art. 178 lett. b) c.p.p., sostenendo che il PM può validamente contestare in udienza l'aggravante fino alla chiusura del dibattimento (art. 517 c.p.p.), con conseguente obbligo del giudice di consentire la modifica dell'imputazione e di proseguire l'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha condiviso l'orientamento secondo cui il Pubblico Ministero può, alla prima udienza utile successiva alla entrata in vigore della riforma (e in ogni caso nel corso del contraddittorio in udienza), procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, anche se sia decorso il termine per la proposizione della querela relativo al capo originario. Il Collegio ha escluso che il decorso del termine per la querela determini una preclusione assoluta tale da imporre la sentenza di improcedibilità "ora per allora"; ha valorizzato altresì le previsioni della riforma Cartabia (in particolare l'art. 554-bis c.p.p.) che impongono al giudice di far modificare l'imputazione per rispecchiare quanto emerge dagli atti. Per questi motivi ha dichiarato la nullità della decisione impugnata (ex artt. 178 e 179 c.p.p., relativa alla formulazione dell'imputazione) e ha annullato la sentenza impugnata, trasmettendo gli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo del procedimento (con le conseguenti incombenze istruttorie e procedurali).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte distingue la declaratoria di improcedibilità (per difetto di condizione di procedibilità come la querela non proposta) dall'ipotesi di estinzione per prescrizione: l'effetto di improcedibilità si verifica sul capo originario ma non impedisce al PM, alla prima udienza utile, di contestare suppletivamente un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio; pertanto art. 129 non è stato ritenuto automaticamente ostativo alla contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p.

  • art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Stabilisce il termine entro il quale la persona offesa può proporre querela per i reati diventati querelabili dalla riforma; la Corte ha riconosciuto che il decorso di tale termine determina l'improcedibilità rispetto al capo originario ma non preclude automaticamente l'intervento del PM mediante contestazione suppletiva dell'aggravante in udienza.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Riconosciuto come norma che legittima il Pubblico Ministero a formulare contestazioni suppletive, comprese le circostanze aggravanti che modificano il regime di procedibilità; tale potere non è soggetto a un termine decadenziale assoluto e può essere esercitato in udienza, anche se è decorso il termine per la querela sul capo originario.

  • art. 520 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze della contestazione suppletiva in udienza (inserimento nel verbale, notifica, sospensione e nuova udienza): la Corte richiama l'obbligo di rispettare le garanzie difensive e le formalità procedurali connesse alla modifica dell'imputazione.

  • art. 103 Cost.

    Riferito al principio di obbligatorietà dell'azione penale quale fonte del potere-dovere del PM di esercitare l'azione, utilizzato dalla parte ricorrente per sostenere l'assenza di una preclusione assoluta alla contestazione suppletiva.

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza.

    La Corte valorizza questa disposizione per affermare il dovere/diritto del giudice di invitare il PM a modificare l'imputazione e, se necessario, restituire gli atti; supporta la legittimità e l'opportunità della contestazione suppletiva in udienza per adeguare l'imputazione a quanto risulta dal fascicolo.

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla nullità assoluta derivante da una formulazione dell'imputazione illegittima da parte della pubblica accusa; la Corte ha ritenuto che la preclusione illegittima del PM abbia determinato una nullità che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 624 e art. 625 cod. pen. (e n. 7 comma primo art. 625 c.p.)

    Riguardano il furto e le aggravanti; nel caso concreto l'aggravante relativa alla sottrazione di cose destinate a pubblico servizio (art. 625 n.7) è centrale perché la sua contestazione suppletiva rende il reato procedibile d'ufficio e quindi supera l'ostacolo della mancata querela.

  • Sentenza Sez. U. n. 49935 del 28/09/2023 ("Domingo")

    La Corte distingue l'orientamento Domino (che riguarda la contestazione suppletiva dopo la maturazione della prescrizione e la sua inefficacia nel modificare il termine prescrizionale) dal caso di improcedibilità per mancata querela: la decisione "Domingo" non è stata ritenuta ostativa al potere del PM ex art. 517 c.p.p. in rapporto all'improcedibilità derivante dalla mancata querela.

Massime di principio

  • Se, dopo la riforma Cartabia, un reato originariamente contestato come querelabile diventa soggetto a querela e il termine per la proposizione della querela è decorso, ciò comporta l'improcedibilità rispetto al capo originario, ma non preclude automaticamente la contestazione suppletiva da parte del PM di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
  • Il Pubblico Ministero può (e, se richiesto dal giudice, deve) formulare in udienza la contestazione suppletiva dell'aggravante che modifica il regime di procedibilità; tale attività deve svolgersi nel contraddittorio e nel rispetto delle formalità di cui all'art. 520 c.p.p. (verbale, notifica, sospensione e nuova udienza).
  • Il giudice non può esercitare un sindacato preventivo di inadmissibilità sulla contestazione suppletiva quando questa è prevista dal codice; se la contestazione è formulata correttamente, il thema decidendi si amplia alla nuova circostanza aggravante e il giudice deve valutarne la sussistenza prima di dichiarare l'improcedibilità.
  • Va distinta con cura la situazione dell'improcedibilità per mancanza di querela dall'estinzione del reato per prescrizione: la seconda, se già perfezionata, impedisce che la contestazione suppletiva produca effetti (il reato è estinto), mentre la prima non ha carattere assolutamente preclusivo rispetto alla possibilità del PM di modificare l'imputazione in udienza.
  • In concreto, per evitare il rischio di improcedibilità o di nullità procedurale, il PM dovrebbe agire alla prima udienza utile dopo il mutamento di regime procedurale prevedendo e formalizzando la contestazione suppletiva dell'aggravante; il giudice, a sua volta, deve invitare il PM a modificare l'imputazione o disporre la restituzione degli atti se necessario, in ossequio all'art. 554-bis c.p.p.
  • Attenzione: se al momento della contestazione suppletiva il reato risulti già estinto per prescrizione, la contestazione non può "far rivivere" il reato; in tali ipotesi prevale la declaratoria della causa di estinzione.

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