Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello è rimasta ferma quanto alla conferma della responsabilità per i reati contestati e alla sola rideterminazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la condanna per furto aggravato con recidiva. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che il reato fosse estinto per prescrizione. La Corte ha però rilevato che il termine massimo di prescrizione, determinato in anni sedici e mesi sette per effetto dell'aumento connesso alla recidiva contestata ex art. 99, comma 4, c.p., decorreva dal 9 maggio 2014, data del fatto indicata nel capo di imputazione, e che non vi erano sospensioni del termine; pertanto la prescrizione non era ancora maturata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del titolo di reato oggetto di conferma in appello e di ricorso.
art. 625, comma 1, nn. 2) c.p.
Disposizione aggravatrice del furto richiamata nella sentenza come parte della fattispecie contestata.
La recidiva contestata ha comportato l'aumento del termine prescrizionale massimo, considerato dalla Corte nel calcolo della prescrizione.
Norma implicitamente applicata nel calcolo del termine di prescrizione, determinato in relazione alla pena massima e agli aumenti previsti dalla recidiva.
Norma implicitamente rilevante per la determinazione del termine massimo di prescrizione in presenza di aggravamenti e recidiva.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondata quando, sulla base del capo di imputazione e degli aumenti di legge applicabili, il termine massimo non risulta ancora decorso alla data della decisione.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre partire dal tempus commissi delicti indicato nel capo di imputazione e verificare l'eventuale presenza di periodi di sospensione; in assenza di sospensioni, il termine si computa in modo lineare.
- La recidiva contestata può incidere anche sul termine massimo di prescrizione, determinandone l'aumento secondo la disciplina codicistica applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause ostative non emergenti dal testo.
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