Cassazione Penale, Ordinanza n. 06394/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con i primi tre motivi ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 648 c.p. e un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato la responsabilità senza un effettivo accertamento del reato presupposto e senza assumere una prova decisiva sulla proprietà del telefono cellulare oggetto di contestazione. Ha inoltre lamentato che la motivazione d'appello avrebbe illegittimamente valorizzato il materiale probatorio, in particolare l'attendibilità delle sue dichiarazioni e la mancata assunzione a sommarie informazioni del titolare del bene, chiedendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero non specifici, perché sostanzialmente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e non confrontati con le ragioni della decisione impugnata, oltre che manifestamente infondati, poiché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. La Corte ha anche richiamato la motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato il possesso del telefono, poi riconosciuto come smarrito dal proprietario tramite indicazione dell'IMEI, l'assenza di una credibile spiegazione dell'origine del possesso e le versioni tra loro difformi rese dall'imputato, da cui era stata desunta la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato dalla Corte d'appello e che, in tema di art. 62-bis c.p., è sufficiente anche la sola assenza di elementi positivi, potendo rilevare i precedenti penali. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma sulla ricettazione per affermare che la motivazione di merito aveva correttamente ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato, compresa la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché non specifici, in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e privi di effettivo confronto con la sentenza impugnata.
In tema di attenuanti generiche, il diniego è stato ritenuto legittimo anche sulla base dell'assenza di elementi positivi e dei precedenti penali dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio, né una rilettura delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito; il controllo della Cassazione riguarda la coerenza logico-argomentativa della motivazione, non il rapporto diretto tra prova e decisione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- In tema di ricettazione, la prova della consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta anche dall'ingiustificata disponibilità del bene e dall'inattendibilità o contraddittorietà delle spiegazioni fornite dall'imputato circa l'origine del possesso.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria; il giudice può giustificare il diniego anche con la sola assenza di elementi positivi e con i precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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