Cassazione Civile, Ordinanza n. 28150/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un’intimazione di pagamento fondata su cartelle ritenute in parte prescritte per decorso del termine quinquennale. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova di atti interruttivi della prescrizione; in appello la decisione era stata riformata. La contribuente aveva poi proposto ricorso per cassazione, respinto con ordinanza. Avverso tale ordinanza è stata proposta revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un manifesto errore di fatto: la Corte avrebbe omesso di considerare la richiesta di sospensione del giudizio di cassazione in attesa dell’esito di una querela di falso già esperita. La ricorrente ha sostenuto che tale omissione integrasse errore revocatorio e imponesse la sospensione ex art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato in via preliminare che l’impugnazione era stata proposta con atto di citazione anziché con ricorso, forma corretta ai sensi degli artt. 365 e 391-bis c.p.c.; pur potendosi convertire l’atto, la revocazione restava comunque inammissibile. Nel merito, ha escluso l’errore di fatto revocatorio, osservando che nell’ordinanza impugnata era dato espressamente atto del deposito della memoria della parte. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, le nullità del procedimento di merito deducibili come motivo di ricorso devono risultare da atti già prodotti nel giudizio di merito e non possono essere introdotti documenti nuovi; perciò, la certificazione attestante la pendenza della querela di falso non era depositabile in cassazione e risultava inapplicabile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Nel dispositivo, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è stata invocata per errore di fatto; la Corte ha escluso la ricorrenza del presupposto revocatorio.
La domanda di revocazione deve essere proposta con ricorso e non con citazione.
È la forma corretta per proporre revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione.
La memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale è stata richiamata dalla ricorrente a sostegno della dedotta omissione, ma la Corte ha escluso che ciò integrasse errore di fatto.
La sospensione necessaria non è applicabile al giudizio di legittimità sulla base di documenti nuovi non già presenti nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva effettiva e decisiva; non sussiste quando il provvedimento impugnato abbia comunque dato conto dell’atto o dell’elemento processuale che si assume omesso.
- La revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione deve essere proposta nelle forme di legge mediante ricorso; tuttavia, l’erronea forma dell’atto può essere superata solo se sussistono tutti i requisiti sostanziali e processuali dell’impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti documenti nuovi per provare nullità del procedimento di merito: tali vizi sono deducibili solo se risultano da atti già presenti nel fascicolo di merito.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non può essere invocata in cassazione sulla base di una querela di falso proposta successivamente alla decisione impugnata e documentata con atti non precedentemente prodotti.
- La soccombenza nel giudizio di revocazione comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l’ulteriore contributo unificato.
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