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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21803/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di lungo corso di un ente previdenziale aveva impugnato l'esito di una selezione interna per il conferimento della posizione di ottimizzatore presso una sede periferica, sostenendo che l'incarico fosse stato illegittimamente attribuito a un altro partecipante e chiedendo il riconoscimento in proprio favore della posizione, con conseguenti differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda di attribuzione dell'incarico e delle differenze di trattamento economico, rigettando il risarcimento del danno; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'ente ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sull'integrazione del contraddittorio, lamentando che il giudizio d'appello si fosse svolto senza la partecipazione del soggetto risultato assegnatario dell'incarico, già parte del primo grado e quindi litisconsorte necessario. Con il terzo motivo ha denunciato anche la violazione delle regole di interpretazione contrattuale e di fonti collettive e interne relative ai criteri della selezione, ma tale doglianza è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: nella controversia avente ad oggetto la legittimità di una selezione interna e la richiesta di attribuzione al pretermesso dell'incarico già assegnato ad altro partecipante, il soggetto utilmente collocato o comunque direttamente inciso dall'esito della selezione è litisconsorte necessario. Poiché il giudizio di appello era stato definito senza la sua partecipazione, si è verificata una nullità per violazione del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio in cassazione. Il terzo motivo non è stato esaminato perché assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, che dovrà riesaminare la causa nel rispetto del contraddittorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    invocato insieme alle norme sul contraddittorio per censurare la mancata integrazione del giudizio nei confronti del soggetto interessato dall'esito della selezione.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per affermare che, nelle controversie sulla riformulazione dell'esito di una selezione interna con attribuzione dell'utilità al pretermesso, il partecipante direttamente coinvolto è litisconsorte necessario.

  • art. 107 c.p.c.

    richiamato per ribadire che la chiamata del terzo disposta dal giudice produce un litisconsorzio necessario processuale non eludibile nel grado di appello.

  • art. 331 c.p.c.

    la mancata partecipazione del litisconsorte necessario al giudizio di appello integra violazione del contraddittorio rilevabile anche d'ufficio in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente in collegamento con la garanzia del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della garanzia del contraddittorio e del processo equo.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati nel terzo motivo per contestare l'interpretazione delle fonti collettive e della disciplina interna della selezione, motivo poi assorbito.

  • artt. 17 e 18 CCNL 1998-2001 Enti pubblici non economici

    richiamati nel terzo motivo come criteri regolatori della selezione interna, ma la Corte non li ha esaminati per assorbimento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a selezioni interne o concorsuali, se il pretermesso non si limita a chiedere il risarcimento ma pretende la riformulazione della graduatoria o l'attribuzione dell'utilità conseguita da un altro partecipante, il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soggetti direttamente incisi dall'esito della procedura.
  • La mancata partecipazione al giudizio di appello di un litisconsorte necessario integra una nullità del gravame per violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
  • La chiamata del terzo disposta dal giudice di primo grado determina un litisconsorzio necessario processuale che non può essere superato nel grado di impugnazione da un diverso apprezzamento del giudice d'appello, salvo l'estromissione del chiamato con sentenza di merito.
  • Quando il vizio attiene a un litisconsorzio necessario originario o processuale derivante da ordine del giudice, la parte non perde il potere di dedurlo in cassazione, poiché la violazione resta rilevabile d'ufficio dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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