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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38415/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011) per avere frequentato locali dove si somministrano bevande alcoliche nonostante il divieto, e per la contravvenzione ex art. 650 c.p. per mancata esibizione della carta di permanenza. Il ricorrente deduceva, tra l'altro: vizio di applicazione dell'art. 75 per presunta genericità e violazione dei principi di tassatività e proporzionalità; carente e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali; violazione della presunzione di innocenza; assenza del dolo per la contravvenzione ex art. 650 c.p.; errore nel negare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena; eccessività della pena e violazione dei criteri di discrezionalità vincolata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi riproducevano in gran parte le censure già valutate e respinte in appello con motivazione congrua. La Cassazione ha confermato che la prescrizione contestata (divieto di frequentare locali dove si somministrano bevande alcoliche) era sufficientemente specifica e che la reiterazione delle violazioni evidenziava la volontà di sottrarsi alla misura. Ha altresì ritenuto impropria la riesamina dei fatti e della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità e ha condiviso il rigetto della sospensione condizionale per ragioni di prognosi di recidiva e precedenti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75, comma 2

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie è integrata quando la prescrizione è specifica e circostanziata nel tempo e nello spazio (es. divieto di frequentare locali dove si somministrano bevande alcoliche); la ripetuta inosservanza dimostra la volontà di eludere la misura e legittima la sanzione penale.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 8 (prescrizioni accessorie, comma 5 e comma 7)

    Le prescrizioni accessorie previste dall'art. 8 possono integrare il reato di cui all'art. 75 se violate; nel caso concreto l'eventuale richiamo all'art. 8 è irrilevante perché la misura applicata non risultava accessoriamente personalizzata in modo da incidere sul giudizio di costituzionalità.

  • Codice penale - art. 650

    La violazione di un provvedimento legalmente dato dall'autorità configura la contravvenzione anche senza distinzione tra dolo e colpa; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sanzione contravvenzionale (ammenda).

  • Codice penale - art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede che il fatto sia valutabile come di lieve entità; la Corte ha ritenuto tale requisito non sussistente alla luce della contestualizzazione del fatto e del profilo personale del sottoposto (pregresso percorso antigiuridico).

  • Codice penale - artt. 133 e seguenti (dosimetria della pena)

    La Corte ha ritenuto corretta la rideterminazione della pena effettuata in appello (riduzione al minimo edittale con incremento per continuazione), escludendo eccessività della sanzione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 2, 3, 13, 16, 25

    Le censure costituzionali sollevate dal ricorrente (tassatività, proporzionalità, libertà di movimento ecc.) sono state considerate infondate perché, nel caso concreto, le prescrizioni erano specifiche e motivate; pertanto non sussisteva violazione dei principi costituzionali invocati.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 5 (richiamata)

    Il richiamo al diritto alla libertà personale non ha trovato riscontro nei motivi di ricorso perché la limitazione contestata risultava legittimata dalla misura di prevenzione e sufficientemente specifica.

  • Corte Costituzionale - sentenza n. 25/2019

    La Cassazione ha distinto il caso deciso dalla sentenza della Consulta (che aveva invalidato l'art. 75 nella parte relativa a prescrizioni generiche come "vivere onestamente"), ritenendo che nel caso di specie le prescrizioni erano invece specifiche e quindi compatibili.

  • Corte di Cassazione - Sezioni Unite, sent. n. 40076/2017 (Paternò) e richiamo a giurisprudenza della Cassazione

    Giurisprudenza di legittimità richiede tassatività delle prescrizioni per integrare il reato di cui all'art. 75; la Cassazione ha ritenuto che tale requisito fosse rispettato nel caso concreto.

  • Corte Costituzionale - sentenza n. 183/2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per giustificare la condanna alle spese anche in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di profili di c.d. ``non imputabilità'' nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La violazione penale delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75 D.Lgs. n. 159/2011) richiede prescrizioni specifiche e circostanziate: divieti generici (es. "vivere onestamente") sono incompatibili, ma divieti determinati nel tempo/luogo possono integrare reato.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente la valutazione della prova fatta dai giudici di merito; può censurare solo vizi di logicità, incompletezza o violazioni di legge nella motivazione.
  • La contravvenzione ex art. 650 c.p. per inosservanza di un provvedimento dell'autorità è punibile indipendentemente dall'elemento psicologico (doloso o colposo) dell'agente, salvo specifiche circostanze che dimostrino l'assenza del provvedimento o la sua inesigibilità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva del fatto e del profilo del soggetto; la sua applicazione è esclusa quando la condotta, pur formalmente lieve, appare connessa a un percorso antigiuridico e a reiterazione.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere motivato sulla base di una prognosi di recidiva o sulla presenza di precedenti: il giudice deve indicare elementi che giustifichino la prognosi negativa.
  • Le doglianze meramente riformulative o la riproposizione integrale di motivi già esaminati e respinti nei gradi precedenti espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità; è necessario che il ricorso di cassazione evidenzi specifici vizi di diritto o di motivazione.

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