Cassazione Penale, Ordinanza n. 10284/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. La difesa deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e dell'art. 41-bis ord. pen., oltre a vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il provvedimento fosse carente di adeguata giustificazione e che non avesse correttamente valorizzato gli elementi difensivi e istruttori prodotti. La Corte rileva però che le doglianze miravano a ottenere una rivalutazione del merito e delle fonti istruttorie, attività non consentita in cassazione nel peculiare giudizio sul 41-bis, salvo il controllo sulla violazione di legge e sulla motivazione solo apparente o mancante nei requisiti minimi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo completo e non apparente sulla persistenza dell'attualità dei collegamenti del condannato con il sodalizio criminale di riferimento, valorizzando elementi aggiornati e indici fattuali sintomatici della perdurante capacità di mantenere contatti con l'organizzazione. Le censure della difesa sono state considerate generiche e dirette a sollecitare una inammissibile rilettura del materiale istruttorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di applicazione o proroga del regime differenziato è ammesso solo per violazione di legge, con controllo limitato alla mancanza assoluta o meramente apparente della motivazione.
La censura relativa alla motivazione è scrutinabile solo nei limiti della sua assoluta carenza o apparenza; non è consentita una rivalutazione del merito istruttorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, previa valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso, previa valutazione della colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di applicazione o proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione di legge; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito o delle risultanze istruttorie.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità tali da rendere incomprensibile il percorso decisorio.
- La mancata esplicita confutazione di singoli argomenti o documenti difensivi non integra di per sé vizio di motivazione, se il provvedimento contiene comunque un ragionamento sufficiente e non fittizio a sostegno della decisione.
- Ai fini della proroga del regime differenziato rileva l'accertamento dell'attualità dei collegamenti con l'associazione criminale, che può essere desunto da un insieme di parametri fattuali relativi alla personalità del soggetto, al ruolo rivestito, alla perdurante operatività del sodalizio e a ulteriori indici sintomatici.
- Quando il ricorso è inammissibile per censure generiche o per indebita richiesta di rivalutazione del fatto, segue la condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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