Cassazione Civile, Ordinanza n. 00606/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato dall'ente previdenziale a titolo di sanzione per evasione contributiva nei confronti di un'autorità amministrativa, in relazione a contributi dovuti per un rapporto di lavoro pregresso di un componente del collegio dell'ente resistente. La corte d'appello aveva ritenuto non dovuta la sanzione per evasione, applicando il regime più lieve dell'omissione contributiva, valorizzando la comunicazione obbligatoria UNILAV effettuata in data 8.4.2011 con indicazione della data di inizio del rapporto al 16.2.2011 e ritenendo che tale adempimento fosse idoneo a vincere la presunzione di una volontà specifica di sottrarsi al versamento dei contributi mediante il tardivo invio degli UniEmens. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la sanzione per evasione e applicato quella per omissione nonostante la comunicazione dei dati relativi al rapporto di lavoro fosse intervenuta oltre i termini di legge tramite UniEmens.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché il motivo non conteneva una compiuta censura della ratio decidendi della sentenza impugnata: non bastava indicare la norma asseritamente violata, ma occorreva confrontarsi specificamente con l'affermazione della corte d'appello secondo cui l'adempimento ex art. 4-bis, comma 6, d.lgs. 181/2000 era idoneo a vincere la presunzione di volontà evasiva. Dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Corte ha dichiarato inefficace anche il ricorso incidentale dell'autorità resistente, poiché tardivo rispetto al termine lungo di impugnazione applicabile al giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza sostanziale e sono stati posti a carico del solo ricorrente principale gli ulteriori effetti economici connessi al contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000
Le disposizioni distinguono il regime sanzionatorio per omissione contributiva da quello più grave per evasione; nel caso concreto la Corte non entra nel merito della corretta applicazione perché rileva l'inammissibilità del motivo di ricorso.
art. 4-bis, comma 6, d.lgs. 181/2000
La comunicazione obbligatoria UNILAV è valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione verso gli enti indicati dalla norma; la sentenza impugnata aveva ritenuto che tale adempimento potesse escludere la volontà evasiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non individua specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma e con la giurisprudenza di legittimità, così da consentire il controllo della Corte.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
Per i giudizi soggetti alla novella introdotta dalla L. n. 69/2009, il termine lungo di impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non sana la tardività esterna del ricorso incidentale rispetto al termine lungo di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso principale sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del solo ricorrente principale.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a richiamare la norma asseritamente violata.
- La mera indicazione della disposizione di legge violata non basta, se il ricorso non spiega perché la motivazione giuridica della decisione impugnata sarebbe incompatibile con quella norma e con l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
- La comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro può assumere rilievo nel distinguere, in materia contributiva, tra omissione ed evasione, ma il controllo di legittimità richiede una censura specifica della motivazione che valorizza tale adempimento.
- L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo, anche se quest'ultimo sia stato proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, quando sia decorso il termine lungo di impugnazione.
- Il ricorso incidentale tardivo conserva efficacia solo se proposto entro il termine ordinario di impugnazione; il rispetto del solo termine interno successivo alla notificazione del ricorso principale non è sufficiente.
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