Cassazione Civile, Ordinanza n. 11639/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società semplice, proprietaria di due appartamenti e di un lastrico solare in un edificio condominiale, di accertare la propria proprietà esclusiva su una porzione di lastrico solare e di ottenere la condanna dei confinanti alla restituzione dell'area occupata e al ripristino dei luoghi. La società sosteneva che i confinanti, a partire dagli anni '90, avessero abusivamente occupato una parte del lastrico trasformando una finestra tamponata in portafinestra e usando la porzione fino a una cancellata metallica. I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione della porzione occupata. In primo grado il tribunale riconosceva la proprietà del lastrico in capo all'attrice e dichiarava l'acquisto per usucapione della porzione occupata da parte dei convenuti; in appello la corte territoriale respingeva l'impugnazione principale e accoglieva in parte l'appello incidentale condizionato dei convenuti, condannando la società al ripristino di un'inferriata fissa. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte d'appello esaminato e accolto un appello incidentale espressamente condizionato al solo accoglimento dell'appello principale, che era stato invece rigettato; 2) violazione degli artt. 1140, 1158, 2697 c.c. e dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU per difetto di prova dell'animus possidendi e della pubblicità del possesso; 3) violazione degli artt. 1140, 1158, 163 c.c. per erronea affermazione dell'usucapione in mancanza del requisito della non clandestinità; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la corte territoriale avesse violato l'art. 112 c.p.c. decidendo su un appello incidentale che era stato proposto solo in via condizionata, malgrado la condizione non si fosse avverata. Inoltre ha ritenuto errata la ricostruzione del requisito della non clandestinità ai fini dell'usucapione, chiarendo che il possesso deve essere esercitato pubblicamente, cioè visibile a una generalità apprezzabile di soggetti e non solo al proprietario o a persone legate a lui da un rapporto particolare. Poiché tale profilo era decisivo, le ulteriori censure sull'animus possidendi e sull'onere della prova sono state assorbite.
Norme richiamate
Il giudice d'appello non può pronunciarsi oltre i limiti del devoluto né accogliere un appello incidentale espressamente condizionato quando la condizione non si è verificata.
Richiamato per il possesso e i suoi requisiti, in particolare ai fini della qualificazione del possesso utile all'usucapione.
Richiamato per l'usucapione, che richiede un possesso continuato, pacifico, pubblico e non clandestino per il tempo previsto dalla legge.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sui fatti costitutivi dell'usucapione.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sul possesso e l'usucapione, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Invocato dai ricorrenti a supporto della tutela proprietaria, ma la censura resta assorbita.
Massime di principio
- L'appello incidentale condizionato può essere esaminato e accolto solo se si verifica la condizione alla quale la parte lo ha espressamente subordinato; in difetto, la sua decisione viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità non si identifica con la mera conoscibilità del possesso da parte del proprietario, ma richiede un esercizio del possesso visibile pubblicamente, o comunque percepibile da una generalità apprezzabile e indeterminata di soggetti.
- La visibilità del possesso non può essere desunta da una situazione accessibile solo al proprietario o a persone legate a quest'ultimo da un rapporto particolare; un uso occulto o percepibile soltanto in un ambito ristretto non integra possesso utile all'usucapione.
- Quando la decisione su un motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, questi restano assorbiti.
Come è indicizzato
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