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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17759/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di associazione in partecipazione relativo a un’operazione immobiliare di riconversione, ristrutturazione e vendita frazionata di un complesso sito in Andora. La società partecipante aveva chiesto in primo grado la risoluzione del contratto per inadempimento dell’associante, oppure la dichiarazione di legittimo esercizio del recesso, lamentando tra l’altro il mancato compimento dell’operazione, il ricorso a finanziamenti bancari asseritamente eccessivi o fraudolenti e la mancata rendicontazione. In appello la domanda veniva impostata anche come risoluzione per impossibilità sopravvenuta. La Corte territoriale respingeva il gravame, rilevando che la nuova domanda era stata proposta tardivamente, oltre le preclusioni processuali; che il contratto era a tempo determinato e non consentiva il recesso nelle modalità invocate; che l’impossibilità dell’affare non risultava imputabile all’associante; e che la mancata rendicontazione era rimasta sostanzialmente acquiescita per anni. Nel ricorso per cassazione la parte partecipante deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2549, 1373, 1375 e 1256 c.c., sostenendo che il venir meno dei presupposti economico-finanziari e autorizzativi avrebbe legittimato recesso o risoluzione, e che la domanda per impossibilità sopravvenuta era ammissibile perché fondata sui medesimi fatti costitutivi; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2552, 2553 e 2554 c.c., oltre agli artt. 1373, 1375, 1453 e 1454 c.c., lamentando l’inosservanza dell’obbligo di rendiconto, la mancata partecipazione economica dell’associante e la supposta illiceità/frode dell’operazione finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in parte inammissibile e in parte infondato: la domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta era stata introdotta solo in appello e quindi oltre le preclusioni, sicché correttamente era stata dichiarata inammissibile; inoltre, la censura mirava in realtà a rivalutare accertamenti di fatto insindacabili in cassazione, compreso il giudizio secondo cui il contratto era a tempo determinato e non sussistevano i presupposti del recesso. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché tutte le doglianze sulle violazioni contrattuali presupponevano un diverso accertamento di fatto e, in ogni caso, la Corte d’appello aveva già escluso la rilevanza della mancata rendicontazione per acquiescenza e l’esistenza di elementi probatori circa la pretesa frode finanziaria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2549 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell’associazione in partecipazione; la Corte ribadisce la natura del rapporto e il fatto che l’affare resta dell’associante.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato per escludere, nel caso concreto, il diritto di recesso invocato dall’associato in presenza di contratto a tempo determinato e assenza dei presupposti dedotti.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato quale parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto, ma le censure relative non hanno superato il vaglio di ammissibilità per il necessario accertamento di fatto.

  • art. 1256 c.c.

    Invocato per la sopravvenuta impossibilità dell’operazione; la Corte osserva che la relativa domanda non era stata ritualmente proposta nei gradi di merito nei tempi consentiti.

  • art. 183 c.p.c.

    La modifica della domanda è ammissibile solo se effettuata nel rispetto delle preclusioni processuali; nel caso concreto la sostituzione della domanda è stata ritenuta tardiva.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte evidenzia che le doglianze miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 2552 comma 3 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione agli obblighi di rendiconto dell’associante; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2553 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla partecipazione agli utili e alle perdite; la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 2554 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ravvisa una censura ammissibile perché le deduzioni presupponevano una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla risoluzione per inadempimento, ma la doglianza non supera la preclusione derivante dalla diversa domanda proposta in appello.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non affronta il merito della diffida/risoluzione perché le censure sono inammissibili.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.

Massime di principio

  • La domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta può essere, in astratto, sostitutiva di una domanda di risoluzione per inadempimento se riferita alla medesima vicenda sostanziale; tuttavia la modifica deve essere proposta nel rispetto delle preclusioni processuali, altrimenti è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto: l’accertamento sulla natura del contratto, sulla sua durata, sui presupposti del recesso e sulla imputabilità dell’evento impeditivo al debitore è riservato al giudice di merito.
  • Nel contratto di associazione in partecipazione l’affare resta nella sfera dell’associante; l’associato non acquisisce una comunanza dell’impresa o del patrimonio e non può, salvo diversa pattuizione o specifici presupposti, pretendere la restituzione dell’apporto solo perché l’operazione non ha avuto il risultato sperato.
  • La dedotta violazione dell’obbligo di rendiconto o di altri obblighi gestori non è scrutinabile in cassazione se la censura presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in sentenza e non è stata adeguatamente veicolata nei gradi di merito.
  • Quando la Corte d’appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse rationes di fatto, è preclusa la deducibilità del vizio motivazionale nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c., salvo che il vizio sia specificamente e ritualmente prospettato nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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