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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35440/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava tre principali questioni: 1) omissione di acquisire prova decisiva ex art. 292, comma 2-ter, c.p.p.: la difesa sosteneva che non siano state richieste informazioni alle autorità straniere (Francia, Belgio, Gran Bretagna) che avrebbero potuto dimostrare l'estraneità dell'assistito rispetto al terrorismo (in particolare al caso Bataclan) e la sua qualifica di mero borseggiatore/falsario; 2) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale: si denunciava l'eccessiva valorizzazione di contatti familiari e di scambi su social/telefonici che, secondo la difesa, erano di natura prevalentemente familiare o religioso-culturale e non costituivano elementi penalmente rilevanti di radicalizzazione o partecipazione a organizzazione terroristica; si evidenziava che la borsa e il suo contenuto erano stati rinvenuti molto tempo dopo la presenza del ricorrente nell'abitazione del fratello e che non vi era prova della sua attività di produzione dei documenti falsi; 3) incompetenza/giurisdizione della magistratura italiana: la difesa sosteneva che le condotte rilevanti sarebbero state consumate all'estero e che in Italia si sarebbe trattato solo di un transito/documento falso, per cui mancava una condotta penalmente rilevante sul territorio nazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva respinto l'appello contro il rigetto della revoca della custodia cautelare. In particolare la Corte ha ritenuto: - fondata la giurisdizione italiana in relazione a fatti di concorso di persone e ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale quando anche una frazione di condotta significativa si sia verificata in Italia e risulti collegabile al resto dell'attività all'estero; - legittima e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale circa i "gravi indizi" necessari in fase cautelare (si richiede un livello di prova inferiore rispetto al giudizio di merito); - corretta la valorizzazione di elementi come contatti coi fratelli già coinvolti in reti jiadiste, materiale contenuto nel borsone (documenti falsi, hard disk, file con materiale riconducibile all'estremismo), intercettazioni e dati elettronici che, nel loro insieme, consentivano di ritenere il Touami inserito in una cellula di supporto (procacciamento documenti, propaganda, finanziamento). La Corte ha inoltre ricordato i limiti procedurali dell'appello incidentale (Tribunale del riesame con poteri istruttori limitati e vincolo dell'effetto devolutivo) e ha escluso che la mancata acquisizione di documentazione estera fosse, di per sé, motivo decisivo in quel contesto.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    Norma che configura la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale; la Corte ha ricordato che la partecipazione può emergere anche da attività di propaganda, supporto e relazioni smaterializzate e che non è necessario provare atti terroristici eclatanti per giustificare indizi gravi in fase cautelare

  • art. 270-sexies cod. pen.

    Richiamata tra le fattispecie contestate all'indagato (riferita al contesto delle norme antiterrorismo), come parte del quadro normativo di riferimento

  • art. 292, comma 2-ter c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa per chiedere l'acquisizione di prove decisive dall'estero; la Corte ha osservato che il Tribunale del riesame è limitato dai poteri istruttori e dai tempi dell'appello incidentale e che la mancata acquisizione non inficia automaticamente la decisione cautelare se il compendio indiziario è già sufficiente

  • art. 6 cod. pen.

    Principio di territorialità della legge penale: la Corte lo interpreta alla luce del concorso di persone che agiscono in parte in Italia e in parte all'estero, ritenendo sufficiente una frazione significativa della condotta nel territorio dello Stato per affermare la giurisdizione italiana

  • art. 7, comma 1, n.1 cod. pen.

    Prevede la punibilità secondo la legge italiana di reati commessi all'estero contro la personalità dello Stato; richiamata a supporto della giurisdizione in reati terroristici transnazionali

  • legge 18 ottobre 2001 n. 374

    Norma che ha introdotto estensioni di tutela penale (richiamata in relazione all'art.270-bis comma terzo) e collegamenti a fonti internazionali per la nozione di terrorismo

  • Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea (G.U. CE 22/06/2002 n.164)

    Fonte internazionale utilizzata per definire il concetto di atti "per finalità di terrorismo" e i reati terroristici da prendere come riferimento interpretativo

  • art. 273 c.p.p.

    Disciplina i requisiti per l'adozione delle misure cautelari personali (gravi indizi di colpevolezza); la Corte ha ribadito che in fase cautelare non è richiesta la prova piena e che gli indizi non devono essere valutati con gli stessi parametri del giudizio di merito

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul giudizio di merito e qualificazione degli indizi; la Corte ha distinto i criteri applicabili in fase cautelare (art.273) da quelli richiesti per la decisione di merito (art.192, comma 2)

  • art. 310 c.p.p.

    Regola l'appello contro l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare; la Corte ha richiamato i limiti del tribunale del riesame in tale sede (vincolo dell'effetto devolutivo e poteri istruttori limitati)

  • art. 497-bis cod. pen.

    Richiamato nel confronto giurisprudenziale relativo a detenere documenti falsi e soggiorno illegale; utilizzato per analogia rispetto a condotte correlate a possesso/utilizzo di documenti falsi

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Richiama la trasmissione della requisitoria scritta del PG in sede di Cassazione; applicato procedimentalmente nel caso

Massime di principio

  • La giurisdizione italiana può essere affermata quando anche una frazione significativa della condotta collegata a un'associazione terroristica si sia verificata in Italia e sia collegabile al resto dell'attività all'estero
  • In sede cautelare si richiedono "gravi indizi" e non la prova piena: la valutazione del giudice di merito sugli indizi è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della verifica della logica, coerenza e completezza della motivazione, non con una riconsiderazione globale dei fatti
  • La mancata acquisizione di documentazione o informazioni dall'estero non annulla automaticamente la misura cautelare se il complesso probatorio già acquisito è ritenuto, nella sua globalità, gravemente indiziario; richieste istruttorie estese devono essere tempestivamente proposte al giudice procedente
  • Elementi come possesso/produzione di documenti falsi, materiale informatico riconducibile all'estremismo, contatti continuativi con soggetti già coinvolti in network jihadisti e conversazioni/intercettazioni indicatorie di adesione ideologica possono, se valutati nel loro insieme, giustificare misure cautelari per partecipazione ad associazione terroristica
  • La semplice frequentazione di luoghi di culto o l'interesse per contenuti religiosi non escludono rilievo penale se si inseriscono in un quadro probatorio che mostra legami operativi e sostegno materiale o logistico a organizzazioni terroristiche
  • In sede di appello incidentale (Tribunale del riesame) esistono limiti temporali e di potere istruttorio: nuovi elementi fattuali favorevoli all'appellante dovrebbero essere richiesti al giudice procedente o riproposti con strumenti processuali adeguati

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