Cassazione Penale, Sentenza n. 35440/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava tre principali questioni: 1) omissione di acquisire prova decisiva ex art. 292, comma 2-ter, c.p.p.: la difesa sosteneva che non siano state richieste informazioni alle autorità straniere (Francia, Belgio, Gran Bretagna) che avrebbero potuto dimostrare l'estraneità dell'assistito rispetto al terrorismo (in particolare al caso Bataclan) e la sua qualifica di mero borseggiatore/falsario; 2) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale: si denunciava l'eccessiva valorizzazione di contatti familiari e di scambi su social/telefonici che, secondo la difesa, erano di natura prevalentemente familiare o religioso-culturale e non costituivano elementi penalmente rilevanti di radicalizzazione o partecipazione a organizzazione terroristica; si evidenziava che la borsa e il suo contenuto erano stati rinvenuti molto tempo dopo la presenza del ricorrente nell'abitazione del fratello e che non vi era prova della sua attività di produzione dei documenti falsi; 3) incompetenza/giurisdizione della magistratura italiana: la difesa sosteneva che le condotte rilevanti sarebbero state consumate all'estero e che in Italia si sarebbe trattato solo di un transito/documento falso, per cui mancava una condotta penalmente rilevante sul territorio nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva respinto l'appello contro il rigetto della revoca della custodia cautelare. In particolare la Corte ha ritenuto: - fondata la giurisdizione italiana in relazione a fatti di concorso di persone e ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale quando anche una frazione di condotta significativa si sia verificata in Italia e risulti collegabile al resto dell'attività all'estero; - legittima e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale circa i "gravi indizi" necessari in fase cautelare (si richiede un livello di prova inferiore rispetto al giudizio di merito); - corretta la valorizzazione di elementi come contatti coi fratelli già coinvolti in reti jiadiste, materiale contenuto nel borsone (documenti falsi, hard disk, file con materiale riconducibile all'estremismo), intercettazioni e dati elettronici che, nel loro insieme, consentivano di ritenere il Touami inserito in una cellula di supporto (procacciamento documenti, propaganda, finanziamento). La Corte ha inoltre ricordato i limiti procedurali dell'appello incidentale (Tribunale del riesame con poteri istruttori limitati e vincolo dell'effetto devolutivo) e ha escluso che la mancata acquisizione di documentazione estera fosse, di per sé, motivo decisivo in quel contesto.
Norme richiamate
Norma che configura la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale; la Corte ha ricordato che la partecipazione può emergere anche da attività di propaganda, supporto e relazioni smaterializzate e che non è necessario provare atti terroristici eclatanti per giustificare indizi gravi in fase cautelare
Richiamata tra le fattispecie contestate all'indagato (riferita al contesto delle norme antiterrorismo), come parte del quadro normativo di riferimento
Norma richiamata dalla difesa per chiedere l'acquisizione di prove decisive dall'estero; la Corte ha osservato che il Tribunale del riesame è limitato dai poteri istruttori e dai tempi dell'appello incidentale e che la mancata acquisizione non inficia automaticamente la decisione cautelare se il compendio indiziario è già sufficiente
Principio di territorialità della legge penale: la Corte lo interpreta alla luce del concorso di persone che agiscono in parte in Italia e in parte all'estero, ritenendo sufficiente una frazione significativa della condotta nel territorio dello Stato per affermare la giurisdizione italiana
art. 7, comma 1, n.1 cod. pen.
Prevede la punibilità secondo la legge italiana di reati commessi all'estero contro la personalità dello Stato; richiamata a supporto della giurisdizione in reati terroristici transnazionali
legge 18 ottobre 2001 n. 374
Norma che ha introdotto estensioni di tutela penale (richiamata in relazione all'art.270-bis comma terzo) e collegamenti a fonti internazionali per la nozione di terrorismo
Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea (G.U. CE 22/06/2002 n.164)
Fonte internazionale utilizzata per definire il concetto di atti "per finalità di terrorismo" e i reati terroristici da prendere come riferimento interpretativo
Disciplina i requisiti per l'adozione delle misure cautelari personali (gravi indizi di colpevolezza); la Corte ha ribadito che in fase cautelare non è richiesta la prova piena e che gli indizi non devono essere valutati con gli stessi parametri del giudizio di merito
Norma sul giudizio di merito e qualificazione degli indizi; la Corte ha distinto i criteri applicabili in fase cautelare (art.273) da quelli richiesti per la decisione di merito (art.192, comma 2)
Regola l'appello contro l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare; la Corte ha richiamato i limiti del tribunale del riesame in tale sede (vincolo dell'effetto devolutivo e poteri istruttori limitati)
Richiamato nel confronto giurisprudenziale relativo a detenere documenti falsi e soggiorno illegale; utilizzato per analogia rispetto a condotte correlate a possesso/utilizzo di documenti falsi
Richiama la trasmissione della requisitoria scritta del PG in sede di Cassazione; applicato procedimentalmente nel caso
Massime di principio
- La giurisdizione italiana può essere affermata quando anche una frazione significativa della condotta collegata a un'associazione terroristica si sia verificata in Italia e sia collegabile al resto dell'attività all'estero
- In sede cautelare si richiedono "gravi indizi" e non la prova piena: la valutazione del giudice di merito sugli indizi è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della verifica della logica, coerenza e completezza della motivazione, non con una riconsiderazione globale dei fatti
- La mancata acquisizione di documentazione o informazioni dall'estero non annulla automaticamente la misura cautelare se il complesso probatorio già acquisito è ritenuto, nella sua globalità, gravemente indiziario; richieste istruttorie estese devono essere tempestivamente proposte al giudice procedente
- Elementi come possesso/produzione di documenti falsi, materiale informatico riconducibile all'estremismo, contatti continuativi con soggetti già coinvolti in network jihadisti e conversazioni/intercettazioni indicatorie di adesione ideologica possono, se valutati nel loro insieme, giustificare misure cautelari per partecipazione ad associazione terroristica
- La semplice frequentazione di luoghi di culto o l'interesse per contenuti religiosi non escludono rilievo penale se si inseriscono in un quadro probatorio che mostra legami operativi e sostegno materiale o logistico a organizzazioni terroristiche
- In sede di appello incidentale (Tribunale del riesame) esistono limiti temporali e di potere istruttorio: nuovi elementi fattuali favorevoli all'appellante dovrebbero essere richiesti al giudice procedente o riproposti con strumenti processuali adeguati
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