Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21951/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palmi che, all'esito di rito speciale, gli aveva applicato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.443.000 di multa per detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana a fini di spaccio. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il fatto dovesse essere ricondotto non al reato contestato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, ma all'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del medesimo decreto. La Corte non ha esaminato il merito della doglianza, rilevando che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dagli artt. 571 e 613, comma 1, c.p.p. nel testo modificato dalla l. n. 103/2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto/proposto personalmente dall'imputato, in violazione della disciplina che richiede, per il ricorso per cassazione, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha richiamato il principio secondo cui la modifica introdotta dalla l. 103/2017 incide sulle modalità di esercizio dell'impugnazione e non sul diritto di impugnare, sicché l'inammissibilità sussiste anche se il provvedimento impugnato è anteriore alla riforma, purché il ricorso sia proposto dopo la sua entrata in vigore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata per la detenzione di marijuana a fini di spaccio oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    richiamato dal ricorrente come ipotesi di illecito amministrativo alternativo al reato contestato.

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato nel combinato disposto che, dopo la riforma, governa le modalità di proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'imputato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la violazione determina inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato.

  • legge 23/06/2017 n. 103

    la riforma ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p.; la Corte afferma che la novità incide sulle modalità di esercizio dell'impugnazione, non sul diritto ad impugnare.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità 'de plano' del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando, per effetto degli artt. 571 e 613, comma 1, c.p.p., la sua proposizione richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista iscritto nell'albo speciale.
  • La riforma dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103/2017 incide sulle modalità di esercizio del diritto di impugnazione e si applica ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, anche se il provvedimento impugnato è anteriore.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione rileva esclusivamente l'individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto, non la distinzione tra tempus dell'atto impugnato e tempus della riforma.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.