Cassazione Penale, Sentenza n. 34750/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio aggravato dall'art. 416bis (inquadramento mafioso). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge e mancanza di gravità indiziaria, sostenendo l'assenza di elementi idonei a collegarlo all'associazione mafiosa e che il suo ruolo si sarebbe limitato alla sepoltura del cadavere (attività successiva all'omicidio); 2) errata qualificazione giuridica e carenza di motivazione in relazione alla memoria difensiva, con l'affermazione che la sua condotta sarebbe riconducibile a un mero intervento materiale estraneo alla progettazione o esecuzione dell'omicidio; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, rilevando l'assenza di precedenti per reati associativi, l'assenza di condanne penali, le precarie condizioni di salute e il decorso del tempo dal fatto come elementi ostativi all'applicazione della custodia in carcere.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha confermato la motivazione del Tribunale di Messina ritenendo credibili e reciprocamente riscontrate le dichiarazioni dei collaboratori (D'Amico e Micale) sul coinvolgimento di Mastroeni nella fase di scavo e successivo occultamento del cadavere, nonché sulla sua contiguità al contesto mafioso. La Corte ha ritenuto che la condotta attribuita a Mastroeni costituisca un contributo rilevante e funzionale alla realizzazione del delitto (concorrente materiale), richiamando la giurisprudenza sulla necessità di motivare la partecipazione in tutte le sue forme. Quanto alle esigenze cautelari, è stata applicata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per il delitto contestato e sono stati ritenuti acquisiti elementi idonei a corroborare la pericolosità e la necessità della custodia in carcere (pregressa misura di prevenzione, rapporti con esponenti della criminalità organizzata, risultanze del casellario). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e indicazioni alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla sua detenzione.
Norme richiamate
Disciplina del riesame: il Tribunale ha agito in funzione di giudice del riesame ai sensi di tale norma
art. 416-bis cod. pen. (e comma 1)
Rilevata l'aggravante/motivazione mafiosa dell'omicidio: il delitto è stato inquadrato come commesso nell'interesse e per il tramite dell'associazione mafiosa
Principio del concorso di persone nel reato: la Corte ha richiamato che il contributo del concorrente può manifestarsi in forme differenziate (anche mediante attività preparatorie o di occultamento) purché sia motivata la sua efficacia causale
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Doppia presunzione relativa che agevola l'applicazione della custodia cautelare per reati gravi; spetta al ricorrente fornire elementi contrari, che qui non sono risultati idonei
Richiamata in relazione alla possibilità per il detenuto di far valere problemi di salute e di chiedere misure alternative o attenuazioni durante la detenzione
art. 94, comma 1-ter disp. (c.p.)
Norme procedurali/di cautele sulla detenzione e adempimenti della Cancelleria relativi al luogo/condizione di detenzione del ricorrente (la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti)
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute credibili e reciprocamente riscontrate nei punti essenziali, possono costituire prova indiziaria sufficiente per la custodia cautelare anche a distanza di tempo dal fatto
- Il contributo materiale consistente in attività preparatorie o successive (es. scavo di una fossa, occultamento del cadavere) può integrare il concorso nel delitto quando risulti funzionale e causale rispetto all'evento omicidiario; il giudice deve però motivare in che modo tale contributo abbia efficacia causale
- Per reati di particolare gravità e connessi ad organizzazioni mafiose opera una presunzione che giustifica la custodia cautelare in carcere salvo elementi concreti e specifici in senso contrario; l'assenza di precedenti penali o il decorso del tempo non sono, di per sé, idonei a escludere le esigenze cautelari
- Le eccezioni difensive sulla carenza di motivazione devono essere specifiche: in cassazione è necessario indicare puntualmente quale argomento decisivo nelle memorie difensive non è stato valutato e perché ciò sarebbe decisivo per la decisione
- Questioni di salute del detenuto e richieste di attenuazione della misura cautelare devono essere documentate e possono essere valutate anche in sede successiva (art. 299 c.p.p.), ma non sospendono automaticamente l'applicabilità della custodia quando sussistano concreti indizi e presunzioni contrarie
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