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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19353/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal mancato recapito di un plico che una società aveva affidato a uno spedizioniere per partecipare a una gara d’appalto per un servizio di manutenzione di opere civili. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata per difetto di prova, anche per la mancata ricostruzione integrale del fascicolo dopo la sottrazione di documenti. In appello, invece, veniva affermata la responsabilità extracontrattuale della società collegata alla rete GLS, ritenendo irrilevante l’autonomia del franchisee e ravvisando un danno da perdita di chance, liquidato equitativamente in euro 25.000. La società ritenuta responsabile ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non vi fosse stato affidamento incolpevole del danneggiato sul franchisor e che il rapporto fosse intercorso solo con lo spedizioniere e il franchisee; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. in relazione all’art. 1 L. 129/2004, contestando che la responsabilità del franchisor potesse essere affermata senza prova concreta della sua colpa e senza individuazione della norma violata; con il terzo, rimasto assorbito, ha verosimilmente censurato ulteriori profili della decisione di merito. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e non all’omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre ha accolto il secondo motivo per carenza di motivazione in iure sulla configurazione della responsabilità aquiliana e sulla colpa grave attribuita al soggetto della rete franchising. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha assorbito il terzo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà rendere una motivazione giuridicamente percepibile sulla configurabilità o meno della responsabilità extracontrattuale della società ritenuta responsabile in appello.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare questioni, argomentazioni o una diversa lettura delle prove.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, il quando e il come della sua discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la specifica indicazione del fatto e degli atti rilevanti deve risultare nel rigoroso rispetto degli oneri di deposito e specificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana richiede un percorso argomentativo che individui la condotta illecita, il nesso con il danno e le ragioni giuridiche della sua configurabilità.

  • art. 2049 c.c.

    la responsabilità per fatto altrui non può essere affermata in modo apodittico; occorre spiegare il titolo giuridico della imputazione e i presupposti che la sorreggono.

  • art. 1 L. 6 maggio 2004, n. 129

    viene richiamata dalla ricorrente per escludere che l’autonomia del franchisee e la mera appartenenza alla rete commerciale bastino, da sole, a fondare la responsabilità del franchisor.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è viziata quando manca del tutto, in iure, la spiegazione delle ragioni giuridiche della decisione, rendendo la sentenza sostanzialmente apodittica.

  • art. 378 c.p.c.

    è menzionata per la memoria depositata in cassazione.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico specifico, principale o secondario, e non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle argomentazioni difensive.
  • Chi deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare puntualmente gli oneri di specificazione del ricorso per cassazione, indicando il fatto, la sua discussione processuale, la fonte da cui emerge e la sua decisività.
  • La responsabilità extracontrattuale non può essere affermata in modo apodittico: il giudice deve individuare la condotta illecita, la regola violata, il titolo di imputazione e la ragione giuridica per cui il soggetto ritenuto responsabile risponde del danno.
  • Nell’ambito di rapporti di franchising o reti commerciali, la mera appartenenza del soggetto agente alla rete o l’uso del marchio del franchisor non bastano, da soli, a fondare la responsabilità del franchisor verso il terzo danneggiato; occorre una motivazione che spieghi l’affidamento del terzo e i concreti presupposti dell’imputazione.
  • La carenza totale di motivazione sulle ragioni giuridiche della responsabilità integra un vizio denunciabile in cassazione e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuova motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità civile
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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