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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33043/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia presentata dal difensore dell'indagato in data 25/05/2023. La Procura Generale aveva concluso per l'inammissibilità. A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 30/05/2023.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il provvedimento del GIP del 17/12/2022 con il quale erano stati disposti gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 319 c.p.; censurava violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, eccepiva la nullità delle risultanze delle intercettazioni e contestava le esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Norma che individua il reato per il quale era stato applicato il provvedimento cautelare; nel provvedimento impugnato si contestava l'applicazione della misura per questo reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che l'art. 616 c.p.p. non opera distinzioni tra diverse ipotesi di inammissibilità previste dalle norme citate, sicché la rinuncia al ricorso produce la declaratoria di inammissibilità indipendentemente dalla specifica causa di inammissibilità richiamata.

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato come una delle disposizioni che prevedono ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte osserva che, ai fini della rinuncia, non occorre distinguere queste ipotesi da altre previste dal codice.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Altro riferimento normativo relativo a ipotesi di inammissibilità; la decisione sottolinea che l'art. 616 c.p.p. non richiede di distinguere tra le fattispecie di inammissibilità previste da questa norma e quelle di cui all'art. 606, comma 3.

  • Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'affermazione che l'art. 616 c.p.p. non prevede distinzioni tra diverse ipotesi di inammissibilità e che la rinuncia produce gli effetti di cui alla declaratoria.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, anche se effettuata dal difensore munito di procura speciale, determina la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'art. 616 c.p.p. è interpretato come norma che applica la rinuncia senza distinguere tra le diverse ipotesi di inammissibilità previste da altre norme processuali (es. art. 606, comma 3 e art. 591).
  • La mancanza di spiegazioni da parte del rinunciante sulle ragioni della scelta non impedisce la declaratoria di inammissibilità e non esclude la possibilità di condanna alle spese processuali.
  • Le doglianze sostanziali (es. nullità delle intercettazioni, vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi) devono essere perseguite se non si intende rinunciare: la rinuncia impedisce la pronuncia sulla fondatezza di tali censure.
  • Quando si valuta se rinunciare a un ricorso è opportuno considerare che la rinuncia può comportare anche la condanna alle spese, indipendentemente dall'assenza di specifiche motivazioni della rinuncia stessa.

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