Sentenza del 22/04/2015 n. 8219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio contestava l’agevolazione applicata a un finanziamento garantito da ipoteca, per il quale le contribuenti avevano optato per l’imposta sostitutiva prevista dagli artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 601/1973. L’operazione era realizzata tramite apertura di credito in conto corrente, le cui condizioni richiamate nell’atto notarile consentivano alla banca di recedere ad nutum, anche con comunicazione verbale. Secondo l’Ufficio, tale facoltà rendeva il finanziamento privo della stabilità e della durata minima richiesta per l’agevolazione e comportava l’applicazione delle imposte ordinarie. L’Ufficio contestava inoltre che la clausola potesse essere considerata fiscalmente irrilevante perché vessatoria e non specificamente approvata: ai fini impositivi, sosteneva, rilevavano la natura e gli effetti oggettivi dell’atto, anche in presenza di una possibile nullità parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Ufficio, cassato la sentenza della CTR Toscana n. 45/08/09, depositata il 21 maggio 2009, che aveva riformato la decisione della CTP di Lucca n. 164/02/06 e accolto il ricorso delle contribuenti, e rinviato ad altra sezione della CTR Toscana. Ha stabilito che il finanziamento realizzato mediante apertura di credito in conto corrente può rientrare nell’agevolazione, ma la facoltà contrattuale della banca di recedere anticipatamente fa venir meno la stabilità richiesta: il vincolo deve durare più di diciotto mesi e la durata convenuta non basta se il rapporto può essere risolto unilateralmente prima. Ha inoltre chiarito che, ai fini fiscali, la nullità anche parziale di una clausola non impedisce di tassare l’atto secondo la sua natura e i suoi effetti oggettivi. Sono rimaste assorbite le eccezioni delle contribuenti sull’ammissibilità del ricorso. Il giudice di rinvio dovrà decidere anche la questione, rimasta assorbita in appello, relativa all’imposta sostitutiva già versata nella misura ridotta; regolerà le spese di ogni fase e grado. La sentenza non quantifica le somme recuperate né le imposte dovute.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17
In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio e ai fini dell'applicabilità, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17 dell'imposta sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, la durata del vincolo contrattuale, fissata "in più di diciotto mesi" dall'art. 15, u.c. ricorre soltanto se l'assunzione del vincolo dell'operazione di finanziamento - desunta dal complesso di tutte le clausole contrattuali - superi di almeno un giorno detto periodo; pertanto, il beneficio non è applicabile alla convenzione che, come nella specie, pur prevedendo un finanziamento superiore a diciotto mesi, consenta all'azienda di credito di risolvere anticipatamente il rapporto con recesso unilaterale.
L’agevolazione per i finanziamenti a medio-lungo termine richiede un vincolo contrattuale effettivo superiore a diciotto mesi, valutato considerando tutte le clausole. Non spetta se la banca può sciogliere anticipatamente il rapporto con recesso unilaterale, anche quando la durata nominale del finanziamento supera tale soglia.
E di qui la conseguenza che la clausola delle norme uniformi bancarie di cui all'art. 6, lett. c) del modulo c) allegato all'atto notarile dell'operazione di finanziamento che derogando all'art. 1845 c.c. permette il recesso ad nutum dall'apertura di credito "anche con comunicazione verbale" [...] è idonea a far cessare con l'apertura di credito la provvista finanziata.
La clausola che deroga alla disciplina dell’art. 1845 c.c. consentendo alla banca il recesso ad nutum dall’apertura di credito può interrompere la provvista finanziata e, quindi, incidere sulla stabilità necessaria per il trattamento fiscale agevolato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
Principi e regole che vanno ribaditi anche nella concreta fattispecie all'esame, che offre l'unica particolarità per cui l'atto sarebbe in thesi delle contribuenti invalido soltanto parzialmente; pertanto, il principio da affermarsi è quello seguente: "Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38 deve ritenersi che ai fini dell'imposta di registro e catastale e bollo sia irrilevante non solo la nullità del contratto, ma anche la nullità parziale dello stesso, con la conseguenza che in quest'ultimo caso l'atto andrà tassato per gli oggettivi effetti che produce ai sensi del D.P.R. n. 131, art. 20 cit., e quindi indipendentemente dall'invalidità di talune clausole".
L’atto va tassato in base alla sua natura e ai suoi effetti oggettivi. La possibile nullità di una singola clausola non elimina gli effetti fiscali dell’atto né impedisce di considerarla ai fini della qualificazione tributaria.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38
Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38 deve ritenersi che ai fini dell'imposta di registro e catastale e bollo sia irrilevante non solo la nullità del contratto, ma anche la nullità parziale dello stesso, con la conseguenza che in quest'ultimo caso l'atto andrà tassato per gli oggettivi effetti che produce ai sensi del D.P.R. n. 131, art. 20 cit., e quindi indipendentemente dall'invalidità di talune clausole.
Ai fini delle imposte di registro, catastale e di bollo, la nullità totale o parziale del contratto è irrilevante; la tassazione segue gli effetti oggettivamente prodotti dall’atto.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 13
A riguardo l'Amministrazione, dopo aver osservato che nella concreta fattispecie doveva trovare applicazione il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 in forza del richiamo contenuto al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 13 riteneva che la CTR avesse errato nel ritenere in ogni caso irrilevante la clausola vessatoria di recesso ad nutum per essere la stessa invalida per la mancanza di una specifica approvazione ai sensi dell'artt. 1341 e segg. c.c..
La norma è richiamata quale collegamento che rende applicabile alla materia catastale il criterio dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986. La Corte conferma che la valutazione fiscale deve basarsi sulla natura e sugli effetti oggettivi dell’atto, senza che la dedotta invalidità parziale della clausola sia decisiva.
Massime di principio
- Per verificare un’agevolazione legata alla durata di un finanziamento, non basta la durata indicata nel contratto: occorre considerare tutte le clausole che possono anticiparne la cessazione. Un potere di recesso unilaterale anticipato della banca può escludere il requisito della stabilità e quindi il beneficio.
- Un finanziamento erogato attraverso un’apertura di credito in conto corrente può, in linea di principio, rientrare nella disciplina agevolativa; la sua qualificazione non dipende soltanto dal nome dello strumento, ma dalle condizioni contrattuali che regolano provvista e durata.
- Nel determinare le imposte di registro e catastali, la possibile nullità civile di una clausola, anche parziale, non neutralizza automaticamente gli effetti fiscali dell’atto: rilevano la natura e gli effetti oggettivamente prodotti.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve applicare i principi di diritto enunciati dalla Corte e decidere anche le questioni che erano rimaste assorbite, oltre a regolare le spese dei gradi di giudizio.
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