Cassazione Civile, Ordinanza n. 30796/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La vicenda nasce da un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. promosso per ottenere l’identificazione catastale di due cantine, già dichiarate usucapite con precedente sentenza passata in giudicato, al fine di consentirne la trascrizione. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione, individuando catastalmente le cantine come unità autonome rispetto agli appartamenti ai quali in origine erano unite. Pur accogliendo la domanda, la corte territoriale aveva compensato le spese dei due gradi di merito, ritenendo che il contenzioso fosse stato causato anche dalla mancata univoca indicazione dei beni nel primo giudizio da parte della richiedente. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., perché la compensazione delle spese sarebbe stata disposta senza i presupposti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientri nel potere discrezionale del giudice di merito, purché non vengano poste spese a carico della parte interamente vittoriosa; nel caso concreto la corte d’appello, pur avendo accolto la domanda, aveva compensato le spese del doppio grado valorizzando il concorso della parte appellante nella causazione della lite, senza violare tali principi. La Corte ha quindi confermato la regolazione delle spese operata nel merito, condannando inoltre la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
indica il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda di identificazione catastale
richiamato come parametro del principio di soccombenza nelle spese
la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione, in tutto o in parte, delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta
applicati in conseguenza della decisione conforme alla proposta, con condanna a una somma equitativamente determinata e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte interamente vittoriosa; la valutazione sull’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese, anche per concorso di cause nella formazione della lite, appartiene al giudice di merito.
- La compensazione parziale o totale delle spese non richiede una rigorosa proporzione aritmetica tra accoglimento della domanda e riparto delle spese, essendo sufficiente una valutazione complessiva dell’esito della controversia.
- Quando la sentenza di appello riforma quella di primo grado, il governo delle spese deve essere effettuato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche in assenza di uno specifico motivo di impugnazione sulle spese.
- La censura in cassazione avverso la regolazione delle spese è infondata se mira a sostituire alla valutazione discrezionale del giudice di merito una diversa apprezzazione di opportunità, e non denuncia la violazione del principio che vieta di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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