Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22928/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito per ottenere l'accertamento del saldo di un conto corrente e la condanna al risarcimento dei danni, deducendo: addebiti di assegni bancari che assumeva non riferibili a lui perché non firmati; illegittimi addebiti di interessi, spese e altre poste contabili; mancata corretta gestione del rapporto e pretesa di rientro immediato dallo scoperto. Dopo un primo arresto di cassazione che aveva imposto l'esibizione degli assegni, il giudice di rinvio aveva rideterminato il saldo a debito del correntista e respinto le ulteriori domande. Nel ricorso per cassazione il correntista ha dedotto: 1) violazione delle norme su esibizione e prova documentale, perché la banca non avrebbe prodotto gli originali degli assegni e lui non avrebbe potuto disconoscerne specificamente la firma prima di vederli; 2) vizio di motivazione e violazione dei doveri di correttezza e buona fede, per la mancata attribuzione di valore probatorio alla condotta della banca e per la ritenuta irrilevanza della mancata esibizione; 3) violazione delle norme processuali per il rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU; 4) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei doveri di correttezza e liquidazione equitativa, in relazione al rigetto della domanda risarcitoria per asserita illecita gestione del conto e del dossier titoli. La banca ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di notifica al soggetto incorporante, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità per notifica a società incorporata, ritenendo sanato il vizio dalla costituzione della società incorporante. Nel merito ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha affermato che, in un'azione di accertamento negativo del credito, l'attore aveva l'onere di provare la falsità degli assegni e tale prova non era stata raggiunta; ha ritenuto plausibile e non illogica la valutazione della Corte di appello sulla mancata attribuzione di argomenti di prova alla condotta della banca, anche per la genericità e tardività delle contestazioni del correntista; ha confermato che la CTU è mezzo istruttorio discrezionale; ha escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo e ricordato che la liquidazione equitativa non può supplire alla mancanza di prova dell'an o del danno. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è stato ritenuto non utilmente azionabile per superare la mancata specifica individuazione dei titoli contestati e, in concreto, la sua parziale inosservanza non ha imposto di attribuire automaticamente valore probatorio alla condotta della banca.

  • art. 2697 c.c.

    in un'azione di accertamento negativo del credito, l'attore sopporta l'onere di provare il fatto estintivo o impeditivo del credito, qui la falsità degli assegni addebitati.

  • art. 2702 c.c.

    gli assegni, ove prodotti, avrebbero valore di scrittura privata; la contestazione della loro genuinità richiede una specifica e rituale procedura di disconoscimento.

  • art. 2719 c.c.

    la contestazione della conformità della copia all'originale è cosa distinta dal disconoscimento della sottoscrizione o della firma di traenza.

  • artt. 214 e ss. c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico e rituale; una contestazione generica non è sufficiente.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    la valutazione del comportamento processuale come argomento di prova è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è liberamente sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio le richieste istruttorie sono sottoposte ai limiti propri del processo e alla valutazione del giudice di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    la richiesta di rinnovo della CTU è stata ritenuta non dovuta; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice nel disporre la consulenza tecnica.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza nella gestione del rapporto bancario, ma le doglianze sono state respinte perché generiche e incentrate su rivalutazioni di merito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, senza che ciò conducesse all'accoglimento delle domande risarcitorie.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è possibile solo quando sia provata l'esistenza del danno ma non il suo preciso ammontare; non può colmare il difetto di prova del danno stesso.

  • art. 2056 c.c.

    la liquidazione del danno segue i criteri del risarcimento aquiliano, ma presuppone pur sempre l'accertamento della responsabilità e del pregiudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo; non basta denunciare l'omessa valutazione di una qualificazione giuridica o di una generica condotta negligente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è stato escluso il vizio motivazionale perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta comprensibile e non perplessa.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condotta processuale delle parti e alla sua valutazione come possibile argomento di prova.

  • art. 1832 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per evidenziare la mancata tempestiva contestazione delle partite di conto corrente.

  • art. 119, comma 4, TUB

    riconosce al cliente il diritto di ottenere la documentazione bancaria anche in sede giudiziaria, diritto già affermato nel precedente giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non è configurabile quando si critica la valutazione di merito o si prospetta un fatto non storico-naturalistico.

  • art. 10301/2020

    richiamata come precedente sul principio per cui la notifica a società incorporata è nullità sanabile con la costituzione dell'incorporante.

Massime di principio

  • In un'azione di accertamento negativo del credito bancario, l'attore deve provare il fatto estintivo o impeditivo dedotto, e quindi, se contesta addebiti fondati su assegni, deve fornire la prova della loro falsità o dell'assenza di riferibilità al correntista.
  • La contestazione della firma o della genuinità di titoli bancari richiede una specifica individuazione dei documenti e un disconoscimento rituale; una doglianza generica o tardiva non è idonea a sovvertire il valore probatorio degli estratti conto o dei documenti prodotti.
  • La mancata ottemperanza, anche solo parziale, a un ordine di esibizione non comporta automaticamente l'accoglimento della versione della controparte: il giudice può valutare il complessivo comportamento processuale e trarne o meno argomenti di prova, con apprezzamento di merito insindacabile se motivato in modo non illogico.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice; la sua mancata rinnovazione non integra di per sé violazione di legge.
  • La liquidazione equitativa del danno non può sostituire la prova dell'an debeatur né supplire alla mancata dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio; opera solo quando sia impossibile provare con precisione l'ammontare del danno già provato nella sua esistenza.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico preciso e non una mera valutazione giuridica o una critica alla ponderazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.