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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30192/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo, ha cassato l'ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Pistoia, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Lo straniero ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione contro un decreto di espulsione. Con il primo motivo ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione del d.l. n. 73/2022, sostenendo di aver presentato domanda per il decreto flussi 2021 e che, nel frattempo, la sopravvenuta normativa avrebbe potuto regolarizzare la sua posizione e consentirgli di ottenere un contratto di lavoro; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la questione non risultava trattata dal giudice di merito né specificamente dedotta in quella sede, e comunque il decreto di espulsione era anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 73/2022. Con il secondo motivo ha denunciato omessa e contraddittoria motivazione, oltre alla violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, lamentando che il Giudice di pace non avesse valutato i suoi rapporti familiari; la Corte ha accolto il motivo perché il giudice di merito non aveva esaminato la natura ed effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d'origine, pur essendo stata prospettata la questione del ricongiungimento familiare. Con il terzo motivo ha censurato il vizio motivazionale e la violazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998 in relazione al decreto prefettizio di espulsione; la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché il ricorso per cassazione era rivolto contro l'ordinanza del giudice di pace, non contro il decreto prefettizio.

Norme richiamate

  • d.l. n. 73/2022

    non poteva essere utilmente invocato per sovvertire la decisione impugnata, poiché era sopravvenuto rispetto al decreto di espulsione; la questione, inoltre, non risultava dedotta nel giudizio di merito.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    impone di valutare, ai fini dell'espulsione, i profili familiari e i legami con il Paese d'origine secondo una valutazione concreta e caso per caso.

  • art. 8 CEDU

    richiamato in relazione alla tutela della vita familiare dello straniero, da valutarsi nell'ambito del controllo sulla legittimità dell'espulsione.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998

    richiede di considerare natura ed effettività dei vincoli familiari, durata del soggiorno e legami con il Paese di origine; la norma è applicabile anche allo straniero non formalmente richiedente il ricongiungimento familiare.

  • art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998

    individua l'oggetto del ricorso per cassazione, che deve riguardare l'ordinanza del giudice di pace e non il decreto prefettizio di espulsione.

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata in relazione al decreto di espulsione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'espulsione dello straniero il giudice deve esaminare, quando siano stati specificamente allegati, i profili relativi alla vita familiare, ai vincoli effettivi con i familiari, alla durata del soggiorno in Italia e ai legami con il Paese di origine, svolgendo una valutazione concreta e caso per caso.
  • La tutela dei legami familiari non presuppone necessariamente che lo straniero sia formalmente richiedente il ricongiungimento familiare, potendo operare anche in favore di chi faccia valere in altro modo l'esistenza di rapporti familiari rilevanti.
  • Nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa dal giudice di pace in materia di espulsione non è ammissibile censurare direttamente il decreto prefettizio se il mezzo impugnatorio deve investire l'ordinanza e non l'atto amministrativo presupposto.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche e confrontarsi con la decisione impugnata; la generica deduzione di vizi motivazionali o di violazioni normative, senza puntuale correlazione con la motivazione del provvedimento, è inammissibile.
  • Una questione nuova, non trattata dal giudice di merito e non specificamente dedotta in quella sede, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileInternazionale privatoFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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