Cassazione Penale, Ordinanza n. 15344/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per furto aggravato dal mezzo fraudolento. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante, lamentando altresì la nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 517 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché non correlata alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito aveva infatti riconosciuto un'aggravante diversa da quella contestata in ricorso, e aveva comunque motivato in modo adeguato sulle risultanze istruttorie. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 517 c.p.p., la Corte ha osservato che, quand'anche sussistente, si sarebbe trattato di una nullità a regime intermedio, da dedurre nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 180 c.p.p., cosa non avvenuta.
Norme richiamate
La censura difensiva è stata ritenuta non pertinente perché la Corte territoriale aveva riconosciuto un'aggravante diversa da quella indicata nel ricorso; in ogni caso la motivazione di merito è stata giudicata adeguata sulla base delle risultanze istruttorie.
La sua eventuale violazione è stata qualificata come causa di nullità a regime intermedio, insorta nel giudizio di primo grado.
La nullità a regime intermedio doveva essere dedotta nel giudizio di appello; la mancata deduzione comporta decadenza.
Richiamato come base normativa dell'aggravante nel furto; la sentenza precisa che la Corte di appello ha applicato una diversa ipotesi aggravata rispetto a quella censurata.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che non solo siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quelli che difettino di necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- Quando la doglianza investe una circostanza aggravante, il ricorso è inammissibile se contesta un'aggravante diversa da quella effettivamente ritenuta nella sentenza impugnata.
- La violazione dell'art. 517 c.p.p., ove integri una nullità a regime intermedio verificatasi nel giudizio di primo grado, deve essere dedotta tempestivamente nel grado successivo utile, altrimenti resta preclusa.
- La motivazione del giudice di merito sul riconoscimento dell'aggravante è insindacabile in cassazione se risulta specifica, esaustiva e ancorata alle risultanze istruttorie richiamate in sentenza.
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