Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2405/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 9/4/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente denunciava carenza e vizio della motivazione circa la gravità indiziaria rispetto all'esistenza di un accordo associativo tra due gruppi (Soverato e Guardavalle), l'asserita riscossione di una "tassa mensile", l'assenza di contatti e coinvolgimento diretto in episodi di spaccio, la mancanza di prova di una cassa comune, l'inesistenza di riferimenti certi ai pagamenti del 2019, la mancata considerazione della compravendita di un'autovettura quale causa dei contatti, l'assenza di indici linguistici di adesione associativa, e la carenza dei presupposti per misure cautelari afflittive (mancanza di concrete e attuali esigenze cautelari e di uso dell'abitazione per spaccio). I difensori hanno poi prodotto motivi nuovi e documenti (ordinanza del 13/5/2021 su altro indagato) sostenendo che alcuni versamenti erano in realtà rientri di prestiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame che, sulla base di intercettazioni, contatti, flussi finanziari e organizzazione territoriale, aveva ricostruito l'esistenza di un gruppo organizzato con divisione di compiti tra soveratese e Guardavalle e la posizione apicale del Campagna quale organizzatore/promotore e principale fonte di approvvigionamento. La Corte ha considerato congrua la valutazione circa la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (anche alla luce della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.), ha escluso che i rilievi difensivi implichino un'omessa valutazione piuttosto che un semplice rigetto, ha dichiarato inammissibile una disamina comparativa con la posizione cautelare di altro indagato e ha respinto i motivi nuovi come non decisivi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; la Cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; nella motivazione è stata ritenuta la configurabilità dell'imputazione provvisoria per attività organizzata di spaccio coordinata e continuativa, tale da fondare la misura cautelare restrittiva.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione favorevole all'adozione di misure cautelari quando sussistono gravi indizi; la Corte ha ritenuto che, pur non sostituendosi al giudizio di merito, la presunzione supporti la scelta della misura alla luce della gravità e della reiterazione dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata ai fini della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso in Cassazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto l'adempimento a cura della Cancelleria per gli adempimenti previsti a seguito della decisione; indica gli obblighi procedurali consequenziali all'esito del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione della gravità indiziaria per misure cautelari si fonda sulla valutazione complessiva del materiale investigativo (intercettazioni, flussi finanziari, contatti, ruoli organizzativi) e non su singoli elementi isolati.
  • La Suprema Corte sindaca la correttezza giuridica e la logica della motivazione, ma non è luogo per una rinnovata valutazione di fatto: chiedere un diverso apprezzamento probatorio rientra nei limiti del sindacato di merito e non è solitamente accolto.
  • Le deduzioni difensive che ripropongono interpretazioni alternative degli stessi elementi indiziari vengono considerate rigettate se la motivazione di merito mostra coerenza e riscontri; per essere decisive, le argomentazioni nuove devono introdurre fatti o prove inedite e potenzialmente risolutive.
  • La presenza di pagamenti periodici o flussi finanziari verso un soggetto, se collegata a contatti e funzioni organizzative, può essere interpretata come contribuzione al patrimonio dell'associazione e sostegno alla misura cautelare, salvo prova documentale convincente che ne dimostri diversa natura (es. rimborso prestito comprovato).
  • Per ottenere una misura cautelare meno afflittiva il difensore deve fornire elementi concreti e attuali che escludano esigenze cautelari (es. impossibilità di reiterazione, modalità di vita incompatibili con la commissione di reati, prassi di custodia che escludano uso dell'abitazione), non semplici argomentazioni alternative.
  • La mancata risposta specifica del tribunale a deduzioni già valutate non costituisce automaticamente omissione se tali deduzioni sono logicamente incompatibili con la ricostruzione probatoria complessiva adottata dai giudici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.