Cassazione Penale, Sentenza n. 07618/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Credem ha proposto ricorso per cassazione articolando plurime censure: (a) come responsabile civile contestava la legittimità della condanna in solido al risarcimento del danno relativa alla truffa (capo 1 e 2), lamentando carenze della motivazione e errori di qualificazione e di prescrizione; (b) deduceva la tardività della querela del parte offesa; (c) impugnava il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa e la relativa valutazione delle capacità dell'anziana offesa; (d) come parte civile lamentava l'omessa valutazione delle domande risarcitorie, in particolare del danno all'immagine e del danno patrimoniale per la surroga nel risarcimento dello Zocca (capo 2), nonché la mancata considerazione di profili risarcitori connessi al capo 3).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Credem nella sua veste di responsabile civile (infondate le censure sulla motivazione, sulla qualificazione della truffa come a consumazione prolungata e sulla prescrizione; confermato il convincente percorso motivazionale dei giudici di merito) e l'ha condannata alle spese; ha però parzialmente accolto il ricorso nella veste di parte civile perché la Corte d'appello non ha motivato sulle specifiche richieste risarcitorie avanzate dalla banca (in particolare il danno all'immagine) con riferimento ai capi 1) e 2). Per questo ha annullato la sentenza impugnata quanto agli effetti civili limitatamente ai capi 1) e 2) e ha rinviato la causa al giudice civile competente per valore in grado d'appello per valutare l'ammissibilità e il fondamento delle pretese risarcitorie; nel resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Norma sulla truffa. La Corte richiama la distinzione tra reato istantaneo e la figura della "truffa a consumazione prolungata" quando la deminutio patrimonii si realizza in modo frazionato e progressivo; in tale ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'ultimo percepimento del profitto.
art. 61 n. 5 cod. pen. (aggravante della minorata difesa)
L'età avanzata non costituisce di per sé presunzione assoluta di minorata difesa: occorre valutare la concreta vulnerabilità della vittima e la situazione di particolare debolezza da cui l'agente abbia tratto consapevole vantaggio; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della vulnerabilità dell'anziana.
Disposizione sul contenuto della motivazione della sentenza e sugli oneri di motivazione. La Corte ha valutato la correttezza e la completezza della motivazione della Corte d'appello e ha ritenuto alcune doglianze inammissibili o infondate, fatta eccezione per l'omessa pronuncia sulle richieste risarcitorie della parte civile.
Richiamato in relazione alla questione della tempestività della querela; la Corte ha ritenuto assorbite le doglianze sulla tempestività in ragione della procedibilità d'ufficio riconosciuta per la truffa aggravata dalla minorata difesa.
art. 581 c.1 lett. c) e art. 591 c.1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati in tema di specificità dei motivi di impugnazione: la Cassazione ribadisce che l'appello (e, per analogia, i motivi invocati in cassazione) è inammissibile se generico e non individua il punto specifico di doglianza rispetto alla motivazione impugnata.
art. 640-bis cod. pen. (citato nel ricorso)
Citato dal ricorrente in parte; la Corte non ha ritenuto che le censure relative al capo 3) superassero il sindacato di legittimità, avendo la Corte d'appello motivato la differenziazione tra danno subito dalla banca e omissione di controlli (culpa in vigilando).
Massime di principio
- Un'impugnazione in veste di responsabile civile richiede motivi specifici: la genericità dei rilievi può portare all'inammissibilità; l'atto deve individuare chiaramente i "punti" di doglianza rispetto alla motivazione impugnata.
- L'età avanzata della vittima non basta automaticamente per riconoscere l'aggravante della minorata difesa: il giudice deve accertare la concreta vulnerabilità e l'effettiva situazione di dipendenza o incapacità nell'ambito rilevante (es. investimenti finanziari).
- La truffa può essere qualificata come "a consumazione prolungata" quando la perdita patrimoniale si realizza in più fasi o versamenti successivi (piani di accumulo, ripetuti investimenti): in tal caso il termine di prescrizione decorre dall'ultimo danno documentato.
- La Corte di Cassazione non rivede il merito probatorio: può valutare solo la logicità e la sufficienza della motivazione rispetto alle fonti di prova; richieste di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove sono inammissibili.
- Se il giudice penale omette di pronunciare sulle domande risarcitorie avanzate dalla parte civile, la Cassazione può annullare la decisione quanto agli effetti civili e rinviare al giudice civile per la valutazione dell'ammissibilità e del fondamento delle pretese.
- La riconosciuta culpa in vigilando della banca può escludere o ridurre la responsabilità diretta dell'istituto per condotte fraudolente del proprio dipendente/intermediario; la distinzione tra danno subito dalla banca e danno subito dagli investitori va adeguatamente motivata.
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