Cassazione Penale, Ordinanza n. 03034/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e con più azioni, reso false generalità ai verificatori della società di trasporto T.E.P. S.p.a. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il secondo motivo lamentava violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio, sostenendo l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto riproponeva censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, il quale aveva motivato il diniego richiamando le gravi modalità di commissione del fatto. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, poiché il giudizio era stato correttamente fondato sul rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali. Infine, ha considerato manifestamente infondata anche la censura sulla pena, essendo la sua graduazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e risultando nella specie adeguatamente assolto l'onere motivazionale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della continuazione, per più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
norma incriminatrice del reato per cui era stata confermata la condanna, relativo alle false dichiarazioni sulla propria identità o qualità personali
causa di non punibilità invocata dal ricorrente e negata in ragione delle gravi modalità di realizzazione del fatto
richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena
richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico e congruo la gravità delle modalità esecutive della condotta.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione coerente e giuridicamente corretta.
- La valutazione sulla sussistenza della recidiva deve essere ancorata al rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione adeguata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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