Cassazione Civile, Sentenza n. 22211/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I coniugi La Manna e Picone proposero opposizione di terzo nell'ambito di una esecuzione immobiliare promossa da Sicilcassa per un immobile acquistato dagli opponenti nel 1987 ma gravato da ipoteca per credito fondiario iscritta anteriormente all'acquisto. Contestavano che Sicilcassa potesse avvalersi dei privilegi del credito fondiario (in particolare l'art. 20 R.D. 646/1905, cd. "principio di indifferenza") sostenendo che, al momento del pignoramento, la banca fosse già in amministrazione straordinaria/insolvenza e che quindi mancasse il requisito soggettivo dell'impresa bancaria; deducevano altresì questioni sulla notifica degli atti esecutivi, sulla interruzione della prescrizione (art. 2880 c.c.) e sulla applicabilità transitoria del D.lgs. 385/1993 (art. 161) alla disciplina processuale del credito fondiario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'intervento in cassazione di MB Finance S.r.l. come successore a titolo particolare. Sul merito, ha confermato che al momento del pignoramento (4/12/1996) Sicilcassa non era ancora in liquidazione coatta amministrativa e che l'amministrazione straordinaria non comporta automaticamente la perdita del requisito di impresa bancaria né l'immediata cessazione dei privilegi fondiari. Ha ribadito l'interpretazione secondo cui l'art. 161, comma 6, del T.U.B. (D.lgs. 385/1993) conserva la disciplina del R.D. 646/1905 per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del T.U.B., anche con riguardo alle norme processuali; quindi l'art. 20 R.D. 646/1905 era applicabile. Ha inoltre confermato che il pignoramento immobiliare diretto sul bene ipotecato costituisce atto idoneo ad esercitare la garanzia e interrompe la prescrizione anche ai sensi dell'art. 2880 c.c., quando opera il principio di indifferenza. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in complessivi € 6.200,00 oltre € 200,00).
Norme richiamate
R.D. 646/1905
Il cd. "principio di indifferenza" consente al creditore fondiario di notificare precetto e pignoramento al solo debitore originario anche in caso di alienazione del bene; applicabile ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del T.U.B., anche se l'esecuzione inizia dopo tale data
art. 161, comma 6; art. 70
L'art. 161 T.U.B. disciplina la transizione e prevede che ai contratti già conclusi si applichi la disciplina previgente; l'amministrazione straordinaria (art. 70 citato) non implica automaticamente lo stato di insolvenza né l'inibizione dell'attività bancaria salvo accertamenti di fatto
Stabilisce la separazione tra diritto di credito e diritto di garanzia: gli atti di esercizio del solo credito non interrompono la prescrizione della garanzia; tuttavia il pignoramento sull'immobile ipotecato costituisce esercizio della garanzia e può interromperne la prescrizione
artt. 360, 366, 375, 376, 378, 380-bis
Richiamati per i motivi di cassazione (art. 360), limiti di deduzione e documentazione in cassazione (art. 366), nonché per le norme procedurali relative alla trattazione e alle memorie (artt. 375, 376, 378, 380-bis)
Norma richiamata in relazione agli obblighi di versamento previsti in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione (riferimento formale nei dispositivi sulla sussistenza dei presupposti)
Massime di principio
- Per i contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore del T.U.B. (gennaio 1994) si applica la disciplina del R.D. 646/1905 anche sotto il profilo processuale, quindi il creditore fondiario può avvalersi del principio di indifferenza quando ricorrono i presupposti
- Lo stato di amministrazione straordinaria non determina di per sé la perdita della qualifica di "impresa bancaria" né l'immediata decadenza dei privilegi fondiari: è necessario un accertamento di fatto sulla effettiva cessazione dell'attività bancaria
- Il pignoramento immobiliare diretto sul bene gravato da ipoteca è atto idoneo ad esercitare la garanzia e può interrompere la prescrizione della garanzia (art. 2880 c.c.) quando si applica il principio di indifferenza
- Il successore a titolo particolare (cessionario) non può intervenire in via autonoma nel giudizio di cassazione se non è parte del giudizio di merito: l'intervento in cassazione è, di regola, inammissibile
- In cassazione le censure devono essere specifiche e richiamare espressamente le difese e i documenti prodotti nel giudizio di merito; questioni nuove o non adeguatamente documentate sono inammissibili
- Quando la contestazione richiede accertamenti di fatto (es. esistenza di divieto di esercizio dell'attività bancaria in una data precisa), la Corte di legittimità non è sede per rivedere valutazioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito
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