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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22272/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato le decisioni di merito sostenendo, in sintesi: (1) che l'art. 12 del d.l. n. 90/2008 obbligasse la P.A. al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore (o soggetto incaricato dalla parte privata, nel caso FIBE S.p.a.); (2) che la Corte territoriale avesse omesso di considerare documentazione probante (in particolare il verbale della riunione del 10/07/2008) e avesse errato nella valutazione delle prove, con richiamo al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; (3) che fosse stato violato il principio della decisione secondo diritto (richiamando art. 112/113 c.p.c.) e che fosse stato applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; (4) richieste di acquisizione/informativa ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. ritenute non valutate. La ricorrente mirava a dimostrare l'assunzione di un obbligo di pagamento da parte della P.A. e ad ottenere lo scomputo o la condanna della P.A. al pagamento diretto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) l'art. 12 del d.l. n. 90/2008 conferisce alla P.A. una facoltà (non un obbligo) di pagamento diretto a favore di subappaltatori/fornitori, e che l'eventuale pagamento deve essere portato a scomputo del credito della società appaltatrice verso la gestione commissariale; (b) la Corte territoriale ha interpretato correttamente la norma e non è stata provata l'assunzione di un obbligo di pagamento da parte del Commissario nella riunione del 10/07/2008; (c) la mancata produzione in giudizio del verbale del 10/07/2008 è imputabile alla TM.E. S.p.a. che non ha allegato il documento e non ha validamente utilizzato gli strumenti residuali di acquisizione; (d) il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda fatti storici e non ricostruzioni giuridiche, quindi la censura era infondata; (e) le censure generiche o aspecifiche (anche quelle richiamanti l'art. 360 n.5 c.p.c.) erano inammissibili o infondate; (f) il ricorso è rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (e riconoscimento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. n. 90 del 23/05/2008 conv. in l. n. 123 del 14/07/2008

    Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti. 1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro. 2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all' articolo 17.

    La norma attribuisce alla P.A. (capi missione) una mera facoltà di pagamento diretto a favore di subappaltatori, non un obbligo; l'eventuale pagamento è destinato a essere scomputato dal credito della società affidataria verso la gestione commissariale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può essere applicato alle ricostruzioni giuridiche o alle conclusioni dedotte dalla valutazione documentale.

  • art. 210 e art. 213 c.p.c.

    Le istanze acquisitive/informative sono strumenti di carattere residuale; la richiesta di informazioni a una P.A. parte in causa è male invocata se usata impropriamente per supplire all'inattività probatoria della parte stessa.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La censura per omesso esame di fatto è inammissibile se generica e non indica con precisione i fatti storici rimasti inosservati; inoltre è preclusa se proposta contro decisioni di merito conformi ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    Impone preclusione dell'impugnazione per motivi già decisi in modo conforme nei precedenti gradi di giudizio, rendendo inammissibile la censura su dette basi.

  • art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla l. n. 228/2012)

    Prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo il termine indicato e rigettato; la Corte ha dato atto della sussistenza dell'obbligo per la ricorrente.

Massime di principio

  • L'art. 12 del d.l. n. 90/2008 attribuisce alla P.A. una facoltà (non un obbligo) di pagare direttamente subappaltatori: tale pagamento è destinato a essere scomputato dal credito della società appaltatrice verso la gestione commissariale.
  • La mancata produzione di documenti in possesso o riferibili alla parte che ne deduce il contenuto è a rischio di preclusione: chi afferma un fatto probatorio deve allegare i documenti o usare gli strumenti processuali residui tempestivamente e con adeguata specificazione.
  • Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda fatti storici, non valutazioni giuridiche o conclusioni tratte dal giudice sulla base di documenti.
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche: per il vizio di omesso esame (art. 360, n.5) è necessario indicare con precisione i fatti storici che si rimproverano come non valutati; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Le istanze di acquisizione/informativa dirette alla P.A. (art. 210/213 c.p.c.) non sostituiscono l'onere probatorio della parte e vanno valutate con carattere residuale; la loro invocazione è inefficace se la P.A. è parte e la richiesta è generica.
  • Quando decisioni di merito sono conformi tra loro si applica la preclusione alla rinnovazione del medesimo motivo in Cassazione (art. 348-ter), rendendo molte censure procedurali inammissibili.
  • Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di condanna alle spese e, se ricorrono i presupposti normativi, l'onere del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

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