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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22210/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava l'originale pignoramento notificato solo al marito (Cassandro) su un immobile in comunione legale senza quote, lamentando: omessa notifica alla comproprietaria, omesso tempestivo deposito della documentazione ipocatastale prevista dall'art. 567 c.p.c., e violazione dell'art. 189 c.c. (beneficio di escussione) in quanto il creditore non avrebbe prima aggredito i beni personali del debitore. Sosteneva che tali vizi rendevano improcedibile l'esecuzione e il procedimento divisionale, e che le proprie difese (depositate in una comparsa di risposta nel giudizio divisionale) dovevano essere considerate come opposizione esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo e il secondo motivo perché la ricorrente non ha prodotto né trascritto nei modi prescritti in cassazione l'atto (la presunta opposizione) che sarebbe alla base delle censure, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n.6. Sostanzialmente la Corte ha confermato che il giudizio di divisione endoesecutiva è autonomo rispetto al processo esecutivo e non è sede per introdurre o decidere opposizioni esecutive; le nullità o le eccezioni relative alla regolarità del pignoramento dovevano essere proposte mediante le ordinarie opposizioni esecutive (opposizione agli atti o opposizione di terzo). Sul merito il Collegio ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6575/2013) che ha chiarito il regime del pignoramento dei beni in comunione legale e ha osservato che il pignoramento poté essere sanato con la successiva notifica alla comproprietaria e con l'acquisizione della documentazione ipocatastale. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    richiede che in cassazione il ricorrente produca e trascriva gli atti o documenti che deduce siano stati omessi o erroneamente valutati dal giudice di merito; la mancata ottemperanza rende il motivo inammissibile

  • art. 189 c.c.

    principio del beneficio di escussione: il coniuge non debitore può eccepire che il creditore doveva aggredire prima i beni personali del debitore; tale eccezione però va fatta valere con le opposizioni esecutive e non in sede di divisione endoesecutiva

  • art. 567 c.p.c.

    prevede la produzione della documentazione ipocatastale relativa ai comproprietari; la Corte ha ritenuto che la documentazione potesse essere acquisita e che il pignoramento potesse essere regolarizzato mediante successiva produzione/integrazione

  • art. 569 c.p.c.

    disciplina l'udienza nel procedimento esecutivo e i termini per le produzioni; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare i rimedi processuali appropriati per contestare irregolarità, ma ha ritenuto sanabile la produzione tardiva nel contesto fattuale

  • art. 600 c.p.c.

    norma che disciplina la convocazione dei comproprietari nel giudizio di divisione endoesecutiva; il giudice dell'esecuzione ha usato l'ordinanza ex art. 600 per convocare e autorizzare integrazioni documentali

  • art. 615 e 619 c.p.c.

    riferite come strumenti per proporre opposizioni esecutive (opposizione agli atti/opposizione di terzo); la Corte afferma che le contestazioni sulla regolarità del pignoramento devono essere sollevate con questi rimedi

  • Cass. civ., sez. unite, n. 6575/2013 (giurisprudenza)

    ha stabilito che per i beni in comunione legale "senza quote" il pignoramento deve riguardare l'intero bene, imponendo la notifica anche al coniuge non debitore e l'acquisizione della documentazione ipocatastale; ne consegue la possibilità, in concreto, di regolarizzare precedenti omissioni mediante integrazioni e successive notifiche

Massime di principio

  • Il giudizio di divisione endoesecutiva è autonomo rispetto al procedimento esecutivo: le opposizioni all'esecuzione (opposizione agli atti o opposizione di terzo) devono essere proposte nel processo esecutivo e non possono essere decise nel procedimento divisionale
  • Se si vuol contestare la legittimità di un pignoramento su beni in comunione, il rimedio corretto è l'opposizione esecutiva; eccezioni sollevate tardivamente in sede divisoria rischiano di essere inammissibili
  • La mancata notifica iniziale al coobbligato/non debitore su un bene in comunione può essere, in taluni casi, regolarizzata con successiva notifica e integrazione della documentazione ipocatastale, soprattutto alla luce della giurisprudenza di Cassazione (es. Cass. n.6575/2013)
  • In cassazione è essenziale produrre e trascrivere espressamente i documenti o atti che si deducono siano stati ignorati dal giudice di merito (art.366 c.p.c.); la mancata indicazione dettagliata comporta l'inammissibilità del motivo
  • Il beneficio di escussione (art.189 c.c.) può essere fatto valere dal coniuge non debitore ma tramite gli strumenti di opposizione esecutiva, non con semplici eccezioni nel giudizio divisionale

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