Cassazione Civile, Sentenza n. 22157/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato la decadenza del creditore dall'esigere la garanzia statale ai sensi dell'art. 1957 c.c. e aveva ritenuto che le garanzie statali previste per i finanziamenti agevolati in materia di editoria non fossero "a prima richiesta" ma soggette alla disciplina generale della fideiussione; il ricorrente deduceva che la garanzia fosse autonoma e immediatamente escutibile e che l'art. 1957 c.c. non fosse applicabile, nonché che il termine semestrale di decadenza dovesse decorrere diversamente secondo la giurisprudenza consolidata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui le garanzie concesse per legge a carico del pubblico Erario, in assenza di chiari elementi testuali che le qualifichino come "a prima richiesta", non sono da considerarsi autonomamente escutibili e vanno interpretate con i principi generali della fideiussione. Pertanto trova applicazione, in mancanza di diversa disposizione, l'onere per il creditore di attivare tempestivamente i rimedi ordinari verso il debitore principale (con possibilità di modulazione sul termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.). La Corte ha inoltre ritenuto che l'art. 4 della legge n. 224/1998 abbia natura interpretativa rispetto alla disciplina delle garanzie in materia di editoria e sia applicabile retroattivamente nella fattispecie, escludendo la immediata escussione della garanzia in assenza di accertata e ripetuta inadempienza o dell'avvio di procedure concorsuali. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Applicata come principio generale della fideiussione: disciplina il termine semestrale di decadenza per l'azione del creditore contro il garante e giustifica l'onere di tempestiva attivazione del creditore nei confronti del debitore principale, salvo diversa disposizione testuale
la garanzia concessa a carico dello Stato è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di iniziative concorsuali
La Corte l'ha ritenuta norma interpretativa delle precedenti disposizioni speciali in materia di finanziamenti agevolati per l'editoria e quindi applicabile retroattivamente per escludere la immediata escutibilità della garanzia senza preventiva accertata e ripetuta inadempienza o procedura concorsuale
Rilevato come parte del corpus normativo speciale che definisce l'ambito delle garanzie statali per l'editoria ma non sufficiente a qualificare la garanzia come "a prima richiesta" in assenza di chiara indicazione testuale
Richiamato come indice normativo testuale ma non decisivo per configurare la garanzia come immediatamente escutibile
art. 2 L. n. 177/1989
Parte del corpus normativo speciale che amplia e specifica la disciplina delle garanzie statali per l'editoria; non implica di per sé la natura di garanzia a prima richiesta
Richiamato insieme ad altre disposizioni speciali ma ritenuto insufficiente a derogare ai principi generali della fideiussione in assenza di chiara espressa previsione
art. 33 L. 5/8/1988
Individuato come norma istitutiva del Fondo centrale di garanzia per i benefici regolati in materia di imprese editrici; inserisce la fattispecie nel novero delle garanzie previste direttamente dalla legge
Massime di principio
- Le garanzie prestate dallo Stato per legge non si intendono automaticamente "a prima richiesta": occorre una chiara e univoca previsione testuale per qualificare una garanzia come immediatamente escutibile
- In assenza di una disposizione chiara che deroghi ai principi generali, si applicano le regole della fideiussione: il creditore deve attivare tempestivamente i rimedi contro il debitore principale prima di escutere la garanzia
- L'art. 1957 c.c. (termine semestrale di decadenza) resta parametro orientativo per valutare la tempestività dell'azione del creditore nei confronti del garante, salvo diversa disciplina normativa
- Norme successive che chiariscono l'interpretazione di norme precedenti (interpretazioni autentiche) possono essere applicate retroattivamente se la Corte le ritiene effettivamente interpretative e non innovatrici
- Nelle controversie su garanzie statali create per categorie ampie di soggetti è necessario valutare il tenore testuale della legge istitutiva prima di escludere l'accessorietà del vincolo di garanzia rispetto all'obbligazione principale
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