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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33760/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2016 notificato da un Comune a una società operante nel settore dell'edificazione e vendita di immobili. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che gli immobili tassati fossero 'beni merce', cioè fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, quindi esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 102/2013, purché non locati e finché permane la destinazione alla vendita. Sosteneva inoltre che l'omessa dichiarazione IMU fosse irrilevante, non essendovi state variazioni rispetto alla dichiarazione originaria. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ma la commissione regionale lo aveva accolto, ritenendo che la società fosse impresa di costruzione, che i fabbricati fossero beni merce e che la legge n. 160/2019 avesse eliminato la decadenza collegata alla dichiarazione, con efficacia interpretativa retroattiva. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 102/2013 e dell'art. 1, comma 769, della l. n. 160/2019, sostenendo che la nuova disciplina non aveva natura interpretativa, non aveva abrogato l'obbligo dichiarativo e, soprattutto, che la mancata presentazione della dichiarazione annuale comportava la decadenza dall'esenzione. La società ha resistito con controricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato proposto sotto tale vizio.

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 102/2013

    prevede l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013

    subordina il beneficio fiscale alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali degli immobili.

  • art. 1, comma 769, l. n. 160/2019

    non è stato ritenuto norma di interpretazione autentica né idoneo ad abrogare l'obbligo dichiarativo previsto dal d.l. n. 102/2013; la Corte esclude che abbia efficacia retroattiva per l'anno d'imposta in contestazione.

  • art. 1, comma 751, l. n. 160/2019

    disciplina dal 2020 e per gli anni successivi il regime IMU dei cd. beni merce, prevedendo prima una aliquota di base e poi l'esenzione, ma non incide retroattivamente sull'anno oggetto di giudizio.

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    il favor rei opera per le sanzioni tributarie e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza impugnata e non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Nel regime IMU dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, l'esenzione o agevolazione è subordinata a un onere dichiarativo espresso; la mancata presentazione della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio.
  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia o mediante equiparazione ad adempimenti diversi da quelli espressamente richiesti dalla legge.
  • La conoscenza aliunde, da parte del Comune, dei fatti che integrano i presupposti dell'esenzione non sostituisce l'obbligo di presentare la dichiarazione quando la legge lo prevede a pena di decadenza.
  • Una disciplina successiva che regoli diversamente il trattamento tributario dei beni merce non è automaticamente retroattiva e non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori in mancanza di una chiara previsione di efficacia retroattiva o interpretativa.
  • Il principio del favor rei ha rilievo nella materia delle sanzioni tributarie, ma non determina una generale retroattività delle norme fiscali più favorevoli sul debito d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

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