Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22799/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142 c.d.s., rilevata mediante autovelox, respinta in primo grado dal Giudice di Pace. In appello, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il gravame ex art. 342 c.p.c. ritenendo che l’atto non indicasse con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati della decisione di primo grado. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello conteneva invece una puntuale e argomentata critica alla sentenza di primo grado, riproponendo in modo specifico i rilievi già formulati contro il verbale e aggiungendo ulteriori censure.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la specificità dei motivi di appello va valutata in relazione al contenuto della sentenza impugnata e che non è necessario introdurre ragioni nuove o ulteriori rispetto al primo grado, purché l’atto consenta di individuare con certezza i capi e le ragioni della critica. Poiché, nel caso concreto, l’atto di appello conteneva una critica sufficientemente specifica, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità, ma esaminare le censure nel merito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 142 c.d.s.

    norma sanzionatoria violata nel verbale opposto, accertata mediante autovelox.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte ribadisce che i motivi di appello devono essere specifici, ma la specificità può risultare anche dalla riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, se la critica alla decisione impugnata è chiara e puntuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge commessa dal giudice d’appello nel dichiarare inammissibile il gravame.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 342 c.p.c., la specificità dei motivi di appello va commisurata alla sentenza impugnata e non richiede necessariamente l’allegazione di nuovi profili fattuali o giuridici rispetto al primo grado.
  • L’appello è un mezzo devolutivo pieno: è sufficiente che l’atto esponga, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della richiesta di riforma, in modo da rendere certo il contenuto delle censure.
  • La riproposizione delle medesime doglianze formulate in primo grado può soddisfare il requisito di specificità, se l’atto consente al giudice di percepire con precisione i punti della decisione contestati e le ragioni della critica.
  • È erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello quando l’atto, letto nel contesto della decisione impugnata, contenga una critica adeguata e specifica e imponga al giudice del gravame di confrontarsi con le censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.