Cassazione Penale, Sentenza n. 27525/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con ordinanza del Tribunale di Catanzaro era stata confermata la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP a carico dell'indagato in relazione ai capi 1) e 12) dell'imputazione provvisoria. Il quadro cautelare riguardava la ritenuta partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico, capeggiata da altro soggetto, e un episodio di cessione di hashish. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge e motivazione omessa o apparente, sostenendo che il Tribunale non avesse risposto alle censure difensive e che la partecipazione all'associazione fosse stata desunta dal solo episodio di presunta cessione di hashish del 27 marzo 2024, senza ulteriori elementi idonei a integrare la gravità indiziaria ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990; 2) violazione di legge e vizi motivazionali sulla proporzionalità della misura, assumendo che la custodia in carcere fosse eccessiva perché fondata su una condotta non seriale, riferita a un solo episodio risalente al marzo 2024, e perché mancava l'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze della difesa mirassero in realtà a una diversa valutazione del compendio indiziario, attività preclusa in sede di legittimità. Ha giudicato congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato plurimi elementi: le intercettazioni del 24, 25 e 29 marzo 2024, le richieste economiche dell'indagato riferibili a pregresse forniture di stupefacente, il debito di euro 1.000, le frequenti visite presso l'abitazione del capo del sodalizio, nonché il canale di approvvigionamento stabile e rilevante per il gruppo. La Corte ha inoltre ritenuto specifica e adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari, fondata sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., sulle precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti e sul concreto pericolo di reiterazione, non fronteggiabile con misure meno afflittive. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può desumersi da elementi indicativi di un rapporto stabile, continuativo e rilevante con il sodalizio, non da un mero episodio isolato.
Il reato scopo richiamato nel provvedimento cautelare è stato considerato nel quadro complessivo delle condotte di cessione e approvvigionamento di stupefacenti.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per il reato contestato opera la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi positivi idonei a escludere o attenuare le esigenze cautelari.
Le esigenze cautelari e la scelta della misura devono essere sorrette da circostanze concrete e attuali, idonee a fondare il pericolo di reiterazione e a escludere misure meno afflittive.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
La Cancelleria deve effettuare gli adempimenti conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso ordinanze in materia cautelare, sono deducibili solo violazioni di specifiche norme di legge e manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli indizi.
- La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta anche a chi si collochi come fornitore o acquirente del sodalizio, purché emerga un rapporto stabile, continuativo e oggettivamente rilevante per l'operatività del gruppo.
- La mera reiterazione di singole forniture non è di per sé sufficiente: occorre che le modalità dell'approvvigionamento, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza del rapporto per il sodalizio dimostrino il superamento di un semplice rapporto sinallagmatico e l'adesione al programma criminoso.
- Ai fini cautelari, la valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi su precedenti specifici, sulla struttura e sull'operatività del gruppo criminale e sul ruolo non marginale dell'indagato, purché la motivazione sia concreta e attuale.
- Quando il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa degli elementi indiziari senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata, esso è inammissibile.
- Per i reati per i quali la legge prevede una presunzione cautelare, la custodia in carcere resta la misura di riferimento ove non risultino elementi positivi contrari, idonei a dimostrare la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27486/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27489/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27490/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27491/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27492/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27498/2026 del 22/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →