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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22802/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per reati di frode informatica e truffa (artt. 110, 640, 640-ter c.p. e connessi), per presunta mancata prova del concorso nell'uso di carte prepagate e conto corrente a lui intestati nonché per mancata assoluzione rispetto a specifiche fattispecie (capo 1, 2 e 3). Inoltre censura per il diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, manifesto infondato e in gran parte reiterativo delle questioni già decise in appello. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito in ordine al concorso per aver messo a disposizione carte prepagate e conto, alla tempistica e alle ammissioni dell'imputato; ha confermato l'irricevibilità delle doglianze relative al capo estinto per remissione di querela; ha ritenuto legittimo il diniego dei benefici (sospensione condizionale e non menzione) sulla base del giudizio prognostico e della personalità dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è stata rigettata per mancanza di un contributo effettivo nella fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    Frode informatica: la Corte ha ritenuto provata l'intrusione informatica e il concorso dell'imputato nella realizzazione del reato mediante la messa a disposizione di carte e conto, con efficacia causale nel determinismo dell'evento.

  • art. 640 cod. pen.

    Truffa: richiamata per le fattispecie contestate (capo 3 e capo 1), con valutazione della responsabilità anche in funzione del contributo fornito dall'imputato.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: applicato per ritenere che la combinazione di diverse volontà e la disponibilità di mezzi (carte/conti) integra il concorso anche se non tutti i correi hanno posto in essere l'azione tipica.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante menzionata tra le contestazioni (valutata in sede di merito e poi esclusa).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente generici, reiterativi e privi dei necessari argomenti tali da consentire il sindacato di legittimità.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla doglianza sulla mancata pronuncia di proscioglimento nel merito in caso di estinzione per remissione di querela: la Cassazione richiede prova evidente e 'ictu oculi' di innocenza per sovvertire la decisione di merito, requisito non soddisfatto.

  • art. 164 cod. pen.

    Sospensione condizionale della pena: la concessione dipende da un giudizio prognostico discrezionale; la Corte di merito ha motivatamente escluso il beneficio per la pericolosità e la ripetizione di condotte analoghe.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e della prognosi: utilizzati come parametro cui l'art. 164 rinvia per valutare la personalità e la prevedibilità della recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa: applicata per disporre il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La messa a disposizione di strumenti (carte prepagate, conti) utilizzati per accreditare proventi illeciti può integrare concorso nel reato anche se il soggetto non ha compiuto materialmente l'hacking, quando vi sia nesso causale, contesto temporale e comportamenti riconducibili a consapevolezza o collaborazione.
  • In tema di concorso di persone, non è necessario che ciascun compartecipe abbia realizzato l'azione tipica: è sufficiente che il suo contributo si sia inserito efficacemente nel determinismo causale dell'evento criminale.
  • La semplice assenza di prova di percepire il profitto non esclude responsabilità: la responsabilità può basarsi sulla consapevole messa a disposizione dei mezzi usati per commettere il reato.
  • Per impugnare in Cassazione questioni di fatto decise in appello occorre sollevare vizi di diritto non generici; motivazioni alternative proposte in cassazione senza cogliere le ragioni della decisione di merito sono inammissibili.
  • Se un reato è estinto per remissione della querela, chi impugna in Cassazione chiedendo proscioglimento deve dimostrare con evidenza 'ictu oculi' l'innocenza o l'assenza del fatto per ottenere accoglimento.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione è un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
  • La parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese di legittimità solo se ha fornito un concreto contributo difensivo (anche tramite memorie scritte) che abbia inciso sulla decisione; altrimenti la richiesta può essere respinta.

Testo integrale

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