Cassazione Penale, Sentenza n. 10297/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Udeka impugna l'ordinanza del 24/11/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che aveva rigettato il suo appello avverso la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio applicata con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere (22/02/2017) ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 9/10/1990, n. 309. Il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dell'attuale pericolosità sociale sulla base del fatto che, espiata la pena, il ricorrente non aveva indicato un domicilio e si era reso irreperibile. Il ricorrente ha censurato quel motivo come privo di pertinenza per la verifica della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha statuìto che il Tribunale di Sorveglianza ha basato la valutazione dell'attuale pericolosità sociale esclusivamente sull'omessa indicazione del domicilio e sull'irreperibilità, senza accertare le ragioni di tale omissione, l'esistenza di un domicilio all'epoca, le conseguenze concrete in termini di sottrazione alle indagini e, soprattutto, la condotta del ricorrente nel periodo successivo alla scarcerazione. La Corte ha rilevato che tale valutazione, se isolata, è illogica e insufficiente per dimostrare la persistenza del pericolo di recidiva. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio, libero nel suo esito e privo del vizio indicato.
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato
La norma non può essere applicata in modo automatico: occorre l'accertamento concreto della pericolosità sociale del condannato prima dell'adozione dell'espulsione
Sentenza Corte Costituzionale n. 58/1995
Ha dichiarato incostituzionale la parte della norma che obbligava il giudice a disporre l'espulsione senza verificare la pericolosità concreta; impone quindi valutazione caso per caso
art. 8 CEDU
Tutela della vita privata e familiare che impone un bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza e l'interesse del singolo alla vita familiare; rilevante nella valutazione dell'espulsione
art. 117 Cost.
Rilevanza del rispetto degli obblighi internazionali (come la CEDU) nell'interpretazione delle norme interne
Predispone i criteri per la valutazione della personalità dell'imputato (es. situazione familiare) che devono essere esaminati in sede di bilanciamento per la misura di sicurezza
Massime di principio
- La misura di espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990 non è automatica: il giudice deve accertare la pericolosità sociale concreta del condannato prima di applicarla
- L'omessa indicazione del domicilio o la temporanea irreperibilità non sono, di per sé, elementi sufficienti a provare la persistente pericolosità sociale: occorre accertare le cause dell'omissione e le sue conseguenze concrete
- Nella valutazione vanno considerati anche la condotta successiva alla scarcerazione, il vissuto giudiziario, eventuali pendenze e la situazione familiare, in un bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritti alla vita privata/familiare (art. 8 CEDU e art. 133 c.p.)
- Se il giudice fonda la decisione su motivazioni incomplete, illogiche o prive di accertamenti fondamentali, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio
- In casi simili il giudicante deve documentare l'indagine svolta (perché l'omissione del domicilio è significativa, quali furono le conseguenze pratiche, quale fu la condotta successiva), altrimenti la valutazione della pericolosità risulta viziata
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