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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03727/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente già titolare di impresa individuale poi dichiarato fallito, di un’intimazione di pagamento fondata su cartelle esattoriali relative a imposte maturate per periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’intimazione ritenendo viziata la procedura per mancata notificazione delle cartelle presupposte al fallito, essendo state notificate solo al curatore fallimentare. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 43 e 44 l.fall. e art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che, essendo le cartelle state emesse e notificate dopo la dichiarazione di fallimento e notificate al curatore, non era necessaria la notifica anche al fallito; la mancata notificazione a quest’ultimo avrebbe inciso solo sull’opponibilità degli atti nei suoi confronti e non sulla validità dell’intimazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva annullato l’intimazione di pagamento. Ha ribadito che, quando la cartella presupposta sia notificata solo al curatore fallimentare e non anche al fallito poi tornato in bonis, tale atto non è opponibile al fallito; di conseguenza, l’intimazione di pagamento successivamente notificata al fallito sulla base di quelle cartelle è nulla, perché l’omessa notificazione dell’atto presupposto si riflette sul validamente formarsi della pretesa tributaria e sul diritto di difesa del destinatario. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’intimato non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    disciplina la notifica della cartella di pagamento; la Corte la richiama nel quadro della validità della sequenza procedimentale, precisando che la notifica al solo curatore incide sull’opponibilità al fallito e sulla validità dell’atto consequenziale notificato a quest’ultimo.

  • art. 43 l.fall.

    è richiamato dal ricorrente come norma sulla rappresentanza processuale e sostanziale del fallito nella procedura concorsuale; la Corte lo menziona per il quadro normativo invocato, senza discostarsi dall’orientamento secondo cui la notifica al solo curatore non rende opponibile l’atto al fallito.

  • art. 44 l.fall.

    è richiamato insieme all’art. 43 l.fall. per sostenere la tesi dell’ADER sulla sufficienza della notifica al curatore; la Corte non accoglie tale lettura perché valorizza la tutela del diritto di difesa del fallito rispetto all’atto consequenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la notificazione della cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non rende l’atto opponibile al fallito tornato in bonis, se il fallito non ne sia stato destinatario e venga successivamente raggiunto da un atto consequenziale fondato su quella cartella.
  • L’omessa notificazione dell’atto presupposto costituisce vizio procedurale che determina la nullità dell’atto successivo notificato al contribuente, quando la sequenza degli atti sia necessaria a rendere conoscibile la pretesa e a consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • Il destinatario dell’atto consequenziale non notificato dell’atto prodromico può scegliere se impugnare solo l’atto successivo per il vizio derivato oppure contestare cumulativamente anche l’atto presupposto, ove ne sia venuto a conoscenza e conservi interesse a contestare nel merito la pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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