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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15389/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia stipulato nel 2011 tra una società italiana e una società estera registrata negli Emirati Arabi. La società estera otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di provvigioni asseritamente non corrisposte; la società italiana proponeva opposizione eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base di una clausola contrattuale che attribuiva la giurisdizione al Tribunale di Dubai per le controversie relative al rapporto. La Corte d'appello aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, qualificando la clausola come non preclusiva della scelta del foro italiano da parte della società estera e reputando l'appello ammissibile. In cassazione la società italiana ha dedotto: 1) nullità della sentenza per vizi della procura all'appello della controparte, perché in inglese, separata e non contestuale all'atto; 2) inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e per introduzione di questioni nuove; 3) violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la clausola derogatoria attribuiva in modo esclusivo il foro di Dubai e che, dunque, il giudice italiano doveva declinare la giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la clausola di deroga pattizia attribuisse giurisdizione esclusiva al Tribunale di Dubai e che il giudice italiano dovesse dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. Il primo motivo è stato rigettato in parte e dichiarato assorbito in parte; il secondo motivo è stato rigettato. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata senza rinvio e, per effetto, è stato dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Lucca. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione dirimente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 83 c.p.c.

    la procura alle liti deve essere validamente conferita e materialmente o informaticamente congiunta all'atto; non è richiesta la contestualità temporale con la redazione dell'atto

  • art. 122 c.p.c.

    l'obbligo dell'uso della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso proprio e non la procura alle liti, quale atto preparatorio del processo

  • art. 123 c.p.c.

    può applicarsi alla procura e agli altri documenti esibiti, come documento scritto in lingua straniera

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di sanatoria del vizio di rappresentanza processuale

  • art. 342 c.p.c.

    l'atto di appello deve contenere motivi specifici di impugnazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto l'appello specifico e quindi ammissibile

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità di nuove questioni in appello

  • art. 329 c.p.c.

    non si forma giudicato interno sulla deroga convenzionale alla giurisdizione quando la questione è devoluta con l'impugnazione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contestare l'assenza di giudicato interno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre la pretesa decisione ultra o extra petita della Corte d'appello

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno

  • art. 12 L. n. 218/1995

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza un autonomo rilievo decisorio nel testo

  • art. 4 L. n. 218/1995

    consente la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero; la clausola scritta attribuiva giurisdizione esclusiva al foro straniero e sottraeva la causa al giudice italiano

  • art. 3, comma 1, L. n. 218/1995

    il criterio del domicilio o residenza del convenuto opera come regola generale, ma può essere derogato per accordo valido delle parti

  • art. 41 c.p.c.

    richiamato per il regolamento preventivo di giurisdizione, incluso nei casi di deroga convenzionale

  • art. 1341 c.c.

    richiamato nella ricostruzione della Corte d'appello per la nullità/inefficacia della clausola derogatoria

  • art. 1342 c.c.

    richiamato nella ricostruzione della Corte d'appello per la nullità/inefficacia della clausola derogatoria

  • art. 373 c.p.c.

    richiamato per il procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • La clausola contrattuale di scelta del foro straniero, se validamente pattuita per iscritto, può derogare alla giurisdizione italiana in modo esclusivo, con effetto di sottrarre al giudice italiano la controversia relativa a quel rapporto, salvo diverso accordo che ne preveda il carattere opzionale.
  • Quando una sentenza di primo grado ha negato la giurisdizione italiana in base a una clausola derogatoria e l'impugnazione investe la validità/efficacia di tale clausola, non si forma giudicato interno sulla questione della giurisdizione e il giudice di appello può riesaminare l'intero tema.
  • La procura alle liti rilasciata da parte residente all'estero, autenticata da difensore italiano e recante l'indicazione del luogo di sottoscrizione, si presume rilasciata in Italia salvo prova contraria fornita dalla parte che contesta la validità del conferimento.
  • L'obbligo dell'uso della lingua italiana nel processo si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non necessariamente agli atti preparatori come la procura alle liti, per i quali può operare la disciplina dei documenti scritti in lingua straniera.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficiente che dall'atto emergano motivi specifici e la volontà di ottenere la riforma della decisione impugnata; non è decisiva la mera riproduzione testuale di singoli passaggi della sentenza di primo grado se il gravame investe il nucleo decisorio della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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