Cassazione Civile, Ordinanza n. 15389/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia stipulato nel 2011 tra una società italiana e una società estera registrata negli Emirati Arabi. La società estera otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di provvigioni asseritamente non corrisposte; la società italiana proponeva opposizione eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla base di una clausola contrattuale che attribuiva la giurisdizione al Tribunale di Dubai per le controversie relative al rapporto. La Corte d'appello aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, qualificando la clausola come non preclusiva della scelta del foro italiano da parte della società estera e reputando l'appello ammissibile. In cassazione la società italiana ha dedotto: 1) nullità della sentenza per vizi della procura all'appello della controparte, perché in inglese, separata e non contestuale all'atto; 2) inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e per introduzione di questioni nuove; 3) violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la clausola derogatoria attribuiva in modo esclusivo il foro di Dubai e che, dunque, il giudice italiano doveva declinare la giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la clausola di deroga pattizia attribuisse giurisdizione esclusiva al Tribunale di Dubai e che il giudice italiano dovesse dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. Il primo motivo è stato rigettato in parte e dichiarato assorbito in parte; il secondo motivo è stato rigettato. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata senza rinvio e, per effetto, è stato dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Lucca. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione dirimente.
Norme richiamate
norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio
la procura alle liti deve essere validamente conferita e materialmente o informaticamente congiunta all'atto; non è richiesta la contestualità temporale con la redazione dell'atto
l'obbligo dell'uso della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso proprio e non la procura alle liti, quale atto preparatorio del processo
può applicarsi alla procura e agli altri documenti esibiti, come documento scritto in lingua straniera
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di sanatoria del vizio di rappresentanza processuale
l'atto di appello deve contenere motivi specifici di impugnazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto l'appello specifico e quindi ammissibile
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità di nuove questioni in appello
non si forma giudicato interno sulla deroga convenzionale alla giurisdizione quando la questione è devoluta con l'impugnazione
richiamato dalla ricorrente nel contestare l'assenza di giudicato interno
richiamato per dedurre la pretesa decisione ultra o extra petita della Corte d'appello
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza un autonomo rilievo decisorio nel testo
consente la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero; la clausola scritta attribuiva giurisdizione esclusiva al foro straniero e sottraeva la causa al giudice italiano
art. 3, comma 1, L. n. 218/1995
il criterio del domicilio o residenza del convenuto opera come regola generale, ma può essere derogato per accordo valido delle parti
richiamato per il regolamento preventivo di giurisdizione, incluso nei casi di deroga convenzionale
richiamato nella ricostruzione della Corte d'appello per la nullità/inefficacia della clausola derogatoria
richiamato nella ricostruzione della Corte d'appello per la nullità/inefficacia della clausola derogatoria
richiamato per il procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata
Massime di principio
- La clausola contrattuale di scelta del foro straniero, se validamente pattuita per iscritto, può derogare alla giurisdizione italiana in modo esclusivo, con effetto di sottrarre al giudice italiano la controversia relativa a quel rapporto, salvo diverso accordo che ne preveda il carattere opzionale.
- Quando una sentenza di primo grado ha negato la giurisdizione italiana in base a una clausola derogatoria e l'impugnazione investe la validità/efficacia di tale clausola, non si forma giudicato interno sulla questione della giurisdizione e il giudice di appello può riesaminare l'intero tema.
- La procura alle liti rilasciata da parte residente all'estero, autenticata da difensore italiano e recante l'indicazione del luogo di sottoscrizione, si presume rilasciata in Italia salvo prova contraria fornita dalla parte che contesta la validità del conferimento.
- L'obbligo dell'uso della lingua italiana nel processo si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non necessariamente agli atti preparatori come la procura alle liti, per i quali può operare la disciplina dei documenti scritti in lingua straniera.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficiente che dall'atto emergano motivi specifici e la volontà di ottenere la riforma della decisione impugnata; non è decisiva la mera riproduzione testuale di singoli passaggi della sentenza di primo grado se il gravame investe il nucleo decisorio della pronuncia.
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