Cassazione Penale, Sentenza n. 2062/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Rimini (01/07/2024) che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 25/03/2024 nei confronti della società, per vizio di esercizio dell'azione penale ritenendo non conforme all'art. 59, comma 1, d.lgs. 231/2001. Il Tribunale aveva ritenuto che la responsabilità amministrativa delle società debba essere contestata "in uno degli atti indicati dall'art. 407 bis, comma 1, del codice di procedura penale" e quindi, a suo avviso, non fosse compatibile la citazione diretta ex art. 552 c.p.p. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che l'ordinanza era abnorme e che il richiamo dell'art. 59 va inteso come rinvio all'esercizio dell'azione penale e non alle forme procedurali, invocando la coesione tra illecito amministrativo e reato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge: non può ritenersi che l'ordinanza del Tribunale fosse "abnorme". La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle ipotesi di abnormità (strutturale e funzionale) e ha precisato che l'ordinanza impugnata rientra nell'esercizio dei poteri giudiziari riconosciuti dall'ordinamento e non determina una stasi insuperabile del procedimento. Ne consegue che il rimedio per il Procuratore non era la cassazione per abnormità e che il provvedimento del Tribunale (dichiarazione di nullità del decreto di citazione diretta e restituzione degli atti al P.M.) non è stato cassato. Il P.M. può provvedere alla rinnovazione del decreto secondo le modalità indicate dal Giudice del dibattimento.
Norme richiamate
d.lgs. 231/2001, art. 59, comma 1
in uno degli atti indicati dall'art. 407 bis, comma 1, del codice di procedura penale
Il Tribunale aveva interpretato il richiamo come vincolante alle sole forme indicate (es. rinvio a giudizio/udienza preliminare) per la contestazione della responsabilità dell'ente; la Cassazione rileva che, pur non censurando la fondatezza dell'argomentazione del P.M., tale interpretazione non rende abnorme l'ordinanza che dispone la restituzione degli atti.
art. 407-bis cod. proc. pen., comma 1
Richiamato dall'art. 59 d.lgs.231/2001 come riferimento procedurale per gli atti nei quali contestare la responsabilità dell'ente; la questione è interpretata nel contesto della collegabilità delle disposizioni processuali, ma senza escludere la possibilità di adottare altre forme di esercizio dell'azione penale quando ciò non produca una stasi insuperabile.
Norma che disciplina il decreto di citazione diretta a giudizio; oggetto della contestazione in ordine alla sua utilizzabilità nei confronti dell'ente ai sensi del d.lgs.231/2001.
Richiamato nella giurisprudenza come criterio per valutare la nullità relativa quando si procede con citazione diretta invece che con richiesta di rinvio a giudizio; la Cassazione distingue tra i casi in cui la celebrazione dell'udienza preliminare invece della citazione diretta aumenta le garanzie e non determina nullità.
art. 33-sexies e art. 33-septies cod. proc. pen.
Norme evocate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in relazione alla restituzione degli atti e alla disciplina dei riti; utilizzate dalla Corte per distinguere i casi in cui la restituzione crea una stasi rilevante da quelli in cui l'adozione dell'udienza preliminare non comporta nullità.
Richiamato nei principi giurisprudenziali relativi alla trasmissione o restituzione degli atti e alla corretta sequenza procedimentale.
Norma sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la giurisprudenza ha ammesso eccezionalmente la categoria dell'abnormità come deroga a tale principio in circostanze estreme.
d.lgs. 231/2001, art. 36, commi 1 e 2
Richiamato dal ricorrente per sostenere la coerenza e l'economicità dell'accertamento insieme al reato; la Corte prende atto dell'argomentazione ma ritiene che non basti a qualificare l'ordinanza come abnorme.
Massime di principio
- La cassazione per "abnormità" è rimedio eccezionale: va invocata solo se il provvedimento è strutturalmente estraneo all'ordinamento o impone al P.M. un adempimento che determinerebbe un atto nullo insuperabile; errori di merito o di interpretazione procedurale che rientrano nei poteri del giudice non costituiscono abnormità.
- L'art. 59 d.lgs. 231/2001 e il richiamo ad art. 407-bis c.p.p. devono essere letti tenendo conto della funzionalità del legame tra illecito amministrativo e reato, ma ciò non preclude che il giudice disponga la restituzione degli atti se ritiene non conforme la forma di esercizio dell'azione; tale restituzione non è automaticamente fonte di abnormità.
- La celebrazione dell'udienza preliminare, anche quando non strettamente prevista, di norma non comporta nullità se amplia (e non restringe) le garanzie dell'imputato; l'opposto (procedere con citazione diretta quando era richiesta la richiesta di rinvio) può invece integrare una nullità relativa.
- Nel caso di restituzione degli atti al P.M. il pubblico ministero deve conformarsi all'ordinanza del giudice e adottare gli atti necessari secondo le indicazioni del giudice del dibattimento; la via della cassazione per abnormità non è normalmente percorribile salvo i casi molto limitati sopra indicati.
- Per evitare contestazioni procedurali in materia di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 è opportuno che il P.M. valuti con attenzione le forme di esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, decreto penale, citazione diretta) e, in caso di dubbio, opti per la forma che meglio tutela la regolarità del procedimento e le garanzie difensive.
- Se si ritiene che il giudice abbia violato limiti insuperabili dei propri poteri (ad esempio imponendo adempimenti che renderebbero l'atto successivo nullo in modo non sanabile), il rimedio processuale adeguato può essere il ricorso per cassazione per abnormità; la soglia di ammissibilità è però molto alta.
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