Cassazione Civile, Ordinanza n. 12575/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di merito promosso da una società nei confronti di alcuni condomini e di un soggetto indicato come dante causa di entrambe le parti; il Tribunale aveva respinto sia le domande principali della società sia le riconvenzionali dei convenuti, e la Corte d'Appello aveva confermato la decisione. I condomini soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi contro la sentenza d'appello. Prima della decisione della Corte, tuttavia, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore; la società controricorrente ha accettato la rinuncia e ha aderito alla richiesta di non porre spese a carico dei ricorrenti. Il soggetto intimato non si è costituito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza e sottoscritta nei modi richiesti dall'art. 390, comma 2, c.p.c.; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ex artt. 390-391 c.p.c. e ha disposto nulla sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002, poiché tale conseguenza non opera in caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è efficace se interviene prima della data fissata per la decisione e se è sottoscritta dalla parte e dal difensore nel rispetto delle forme prescritte.
La rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'impugnazione è estinta per rinuncia; opera invece nei casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta prima dell'adunanza o dell'udienza e nei modi previsti dalla legge, produce l'estinzione del giudizio.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente consente di regolare anche le spese del giudizio di legittimità, che possono essere lasciate a carico di nessuno se vi è espressa adesione alla richiesta delle parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto quando il processo si estingue per rinuncia dell'impugnante, perché la norma lo collega solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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