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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13845/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento nei confronti dell'indagata per lesioni stradali e omicidio stradale. Il ricorso non censurava il merito della decisione di archiviazione, ma era diretto contro il provvedimento stesso. La Corte ha rilevato che, per i provvedimenti di archiviazione emessi all'esito dell'udienza camerale dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il rimedio non è il ricorso per cassazione, bensì il reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, e solo nei casi di mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale.

La decisione

Il ricorso della persona offesa è stato dichiarato inammissibile perché proposto con uno strumento di impugnazione non consentito. La Corte ha affermato che l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale, dopo la riforma del 2017, non è ricorribile per cassazione ma solo reclamabile nei limiti previsti dall'art. 410-bis c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    L'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale, dopo la legge n. 103/2017, è reclamabile e non ricorribile per cassazione; il reclamo è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • artt. 589-bis e 590-bis c.p.

    Sono le fattispecie per cui si procedeva nel giudizio a carico dell'indagata, ma la decisione non entra nel merito della loro configurabilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha inciso sul regime delle impugnazioni dei provvedimenti di archiviazione emessi all'esito dell'udienza camerale.

Massime di principio

  • Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, nei procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non è di regola impugnabile con ricorso per cassazione.
  • Il rimedio esperibile contro tale ordinanza è il reclamo al Tribunale in composizione monocratica, ma esclusivamente per denunciare la violazione delle regole poste a tutela del contraddittorio formale.
  • La proposizione del ricorso per cassazione in luogo del rimedio previsto dalla legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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