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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37861/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il processo riguarda la rivolta del 5 aprile 2019 nella Casa circondariale di Salerno. I ricorrenti erano imputati, in concorso, di vari reati tra cui violenza a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata e danneggiamento aggravato per episodi in cui vennero sottrate le chiavi di accesso a una sezione del carcere e danneggiati arredi. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, a seconda dei casi: vizio di qualificazione giuridica (contestando la riclassificazione in rapina anziché in violenza privata o furto), carenze di motivazione e travisamento della prova, mancato riconoscimento di attenuanti (risarcimento del danno, partecipazione di minima importanza, concorso anomalo ex art.116 c.p.), errato diniego della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p., e questioni relative alla valutazione delle videoriprese e delle testimonianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Forino, Pastore e Pepe e ha rigettato i ricorsi di Contaldo e Savastano come infondati. Il ricorso di Memoli è stato parzialmente accolto: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al capo 7 (una delle imputazioni di rapina) e il procedimento rimandato ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio su quel capo. Per il resto i ricorsi sono stati respinti e sono state confermate l'affermazione di responsabilità e le condanne (con esclusione, per Pepe, della recidiva reiterata e rideterminazione della pena). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali; i ricorsi inammissibili hanno comportato anche la condanna al versamento di una somma (euro 3.000) alla cassa delle ammende per la colpa nella presentazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    La Corte conferma che la rapina può sussistere anche quando il fine di profitto è non strettamente economico: il 'profitto' include qualsiasi utilità (anche morale) e la sottrazione di un oggetto, se realizzata con violenza o minaccia e con perdita del controllo da parte della vittima, integra la rapina. Anche il prendere le chiavi per ottenere accesso ad altra sezione è qualificabile come rapina se l'agente acquista disponibilità autonoma sulla cosa.

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    La Corte distingue la violenza privata dalla rapina: la violenza privata sussiste quando la vittima consegna un bene per uso momentaneo ma ne conserva il controllo (non vi è autonomo possesso dell'agente). Tuttavia, la violenza privata è sussidiaria e rimane esclusa se sussiste il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto, anche non patrimoniale, che renderebbe applicabile la rapina.

  • art. 62 n. 6 cod. pen. (attenuante per risarcimento del danno)

    Per il riconoscimento dell'attenuante è necessaria la prova della volontarietà, dell'integralità e della tempestività del risarcimento prima del giudizio; semplici ritenute sulla busta paga non sono sufficienti a dimostrare la volontarietà del risarcimento.

  • art. 114 cod. pen. / richiamo art. 114 (circostanza attenuante di lieve entità del danno)

    La Corte ha ritenuto che la circostanza di danno patrimoniale di speciale tenuità può essere valutata, ma nel caso concreto è stata riconosciuta solo per alcuni aspetti e comunque compensata da aggravanti (es. recidiva), risultando insufficiente a modificare l'esito sanzionatorio.

  • art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    Il diniego della non punibilità è stato motivato dalla gravità oggettiva della condotta: la Corte conferma che l'applicazione dell'art.131-bis è esclusa quando la condotta sia offensiva in misura significativa.

  • art. 116 cod. pen. (concorso anomalo)

    Per riconoscere il concorso anomalo è necessario che il reato più grave sia uno sviluppo imprevedibile e non voluto del reato minore voluto dall'agente; occorre un nesso psicologico di prevedibilità tra le condotte. La Corte ha ritenuto che la sottrazione delle chiavi fosse prevedibile e parte integrante dell'obiettivo comune dei rivoltosi, escludendo l'anomalia.

  • art. 192 cod. proc. pen. (motivazione)

    La Corte rammenta i limiti del sindacato di legittimità: in Cassazione sono ammissibili censure sulla motivazione solo se sussistono mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è consentito riconsiderare i fatti o rimpiazzare la valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito.

  • art. 129 cod. proc. pen. (onere di motivazione del giudice)

    Richiamato in relazione al principio che la Corte d'appello deve fornire motivazioni adeguate; tuttavia le doglianze generiche sulla valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione.

  • art. 69 cod. pen. (bilanciamento circostanze)

    Il giudizio di equivalenza o bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella valutazione di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità.

Massime di principio

  • La sottrazione di oggetti anche di modesto valore può integrare il reato di rapina se l'agente ottiene l'autonoma disponibilità della cosa tramite violenza o minaccia, e il fine di profitto può essere non patrimoniale (es. ottenere accesso o soddisfazione morale).
  • La distinzione rapina vs violenza privata si fonda sul controllo della cosa da parte della vittima: se la vittima perde il controllo (anche temporaneamente) e l'autore acquista disponibilità autonoma, è rapina; se la vittima mantiene il controllo pur costretta all'uso momentaneo, è violenza privata.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno è necessario dimostrare che il risarcimento sia stato volontario, integrale e tempestivo (prima del giudizio); ritenute stipendiali non bastano da sole.
  • Il concorso anomalo ex art.116 c.p. richiede che l'evento più grave sia stato realmente imprevedibile per l'autore del reato minore; se l'evento è strettamente funzionale all'obiettivo comune del gruppo, l'anomalia è esclusa.
  • In Cassazione le censure sulla motivazione devono dimostrare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà: non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti o una diversa lettura delle prove che sia semplicemente più plausibile.
  • Errori di fatto o riferimenti a fatti diversi da quelli contestati in sentenza possono giustificare l'annullamento limitato e il rinvio ad altro giudice di merito per nuovo esame su quel capo.
  • Le contestazioni generiche o ripetitive delle conclusioni di merito senza confronto puntuale con la motivazione del giudice d'appello sono spesso dichiarate inammissibili.

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