Cassazione Penale, Sentenza n. 37861/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il processo riguarda la rivolta del 5 aprile 2019 nella Casa circondariale di Salerno. I ricorrenti erano imputati, in concorso, di vari reati tra cui violenza a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata e danneggiamento aggravato per episodi in cui vennero sottrate le chiavi di accesso a una sezione del carcere e danneggiati arredi. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, a seconda dei casi: vizio di qualificazione giuridica (contestando la riclassificazione in rapina anziché in violenza privata o furto), carenze di motivazione e travisamento della prova, mancato riconoscimento di attenuanti (risarcimento del danno, partecipazione di minima importanza, concorso anomalo ex art.116 c.p.), errato diniego della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p., e questioni relative alla valutazione delle videoriprese e delle testimonianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Forino, Pastore e Pepe e ha rigettato i ricorsi di Contaldo e Savastano come infondati. Il ricorso di Memoli è stato parzialmente accolto: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al capo 7 (una delle imputazioni di rapina) e il procedimento rimandato ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio su quel capo. Per il resto i ricorsi sono stati respinti e sono state confermate l'affermazione di responsabilità e le condanne (con esclusione, per Pepe, della recidiva reiterata e rideterminazione della pena). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali; i ricorsi inammissibili hanno comportato anche la condanna al versamento di una somma (euro 3.000) alla cassa delle ammende per la colpa nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
La Corte conferma che la rapina può sussistere anche quando il fine di profitto è non strettamente economico: il 'profitto' include qualsiasi utilità (anche morale) e la sottrazione di un oggetto, se realizzata con violenza o minaccia e con perdita del controllo da parte della vittima, integra la rapina. Anche il prendere le chiavi per ottenere accesso ad altra sezione è qualificabile come rapina se l'agente acquista disponibilità autonoma sulla cosa.
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La Corte distingue la violenza privata dalla rapina: la violenza privata sussiste quando la vittima consegna un bene per uso momentaneo ma ne conserva il controllo (non vi è autonomo possesso dell'agente). Tuttavia, la violenza privata è sussidiaria e rimane esclusa se sussiste il dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto, anche non patrimoniale, che renderebbe applicabile la rapina.
art. 62 n. 6 cod. pen. (attenuante per risarcimento del danno)
Per il riconoscimento dell'attenuante è necessaria la prova della volontarietà, dell'integralità e della tempestività del risarcimento prima del giudizio; semplici ritenute sulla busta paga non sono sufficienti a dimostrare la volontarietà del risarcimento.
art. 114 cod. pen. / richiamo art. 114 (circostanza attenuante di lieve entità del danno)
La Corte ha ritenuto che la circostanza di danno patrimoniale di speciale tenuità può essere valutata, ma nel caso concreto è stata riconosciuta solo per alcuni aspetti e comunque compensata da aggravanti (es. recidiva), risultando insufficiente a modificare l'esito sanzionatorio.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Il diniego della non punibilità è stato motivato dalla gravità oggettiva della condotta: la Corte conferma che l'applicazione dell'art.131-bis è esclusa quando la condotta sia offensiva in misura significativa.
art. 116 cod. pen. (concorso anomalo)
Per riconoscere il concorso anomalo è necessario che il reato più grave sia uno sviluppo imprevedibile e non voluto del reato minore voluto dall'agente; occorre un nesso psicologico di prevedibilità tra le condotte. La Corte ha ritenuto che la sottrazione delle chiavi fosse prevedibile e parte integrante dell'obiettivo comune dei rivoltosi, escludendo l'anomalia.
art. 192 cod. proc. pen. (motivazione)
La Corte rammenta i limiti del sindacato di legittimità: in Cassazione sono ammissibili censure sulla motivazione solo se sussistono mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è consentito riconsiderare i fatti o rimpiazzare la valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito.
art. 129 cod. proc. pen. (onere di motivazione del giudice)
Richiamato in relazione al principio che la Corte d'appello deve fornire motivazioni adeguate; tuttavia le doglianze generiche sulla valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione.
art. 69 cod. pen. (bilanciamento circostanze)
Il giudizio di equivalenza o bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella valutazione di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità.
Massime di principio
- La sottrazione di oggetti anche di modesto valore può integrare il reato di rapina se l'agente ottiene l'autonoma disponibilità della cosa tramite violenza o minaccia, e il fine di profitto può essere non patrimoniale (es. ottenere accesso o soddisfazione morale).
- La distinzione rapina vs violenza privata si fonda sul controllo della cosa da parte della vittima: se la vittima perde il controllo (anche temporaneamente) e l'autore acquista disponibilità autonoma, è rapina; se la vittima mantiene il controllo pur costretta all'uso momentaneo, è violenza privata.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno è necessario dimostrare che il risarcimento sia stato volontario, integrale e tempestivo (prima del giudizio); ritenute stipendiali non bastano da sole.
- Il concorso anomalo ex art.116 c.p. richiede che l'evento più grave sia stato realmente imprevedibile per l'autore del reato minore; se l'evento è strettamente funzionale all'obiettivo comune del gruppo, l'anomalia è esclusa.
- In Cassazione le censure sulla motivazione devono dimostrare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà: non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti o una diversa lettura delle prove che sia semplicemente più plausibile.
- Errori di fatto o riferimenti a fatti diversi da quelli contestati in sentenza possono giustificare l'annullamento limitato e il rinvio ad altro giudice di merito per nuovo esame su quel capo.
- Le contestazioni generiche o ripetitive delle conclusioni di merito senza confronto puntuale con la motivazione del giudice d'appello sono spesso dichiarate inammissibili.
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