Ordinanza n. 2276/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi con sentenza n. 5056/2022, pubblicata il 09/11/2022, nella causa iscritta al r.g. n. 8944/2020 del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, munita di formula esecutiva il 20/12/2022, notificata il 05/03/2023 al MIUR, passata in cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza che ordinava il pagamento di € 5.129,27 per differenze retributive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di differenze retributive. Con sentenza del TAR Campania n. 2529/2024 era stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere al pagamento entro sessanta giorni ed era stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega. A seguito della mancata corresponsione delle somme, il ricorrente ha depositato reclamo, lamentando l’inerzia sia dell’Amministrazione sia del commissario ad acta, chiedendo inoltre la condanna al pagamento di una penalità di mora e l’eventuale sostituzione del commissario. Il commissario ha riferito che il decreto di ricostruzione della carriera, con la quantificazione delle somme, era stato vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, sostenendo che la liquidazione dipendesse esclusivamente dai tempi della Ragioneria e che non fosse configurabile alcun inadempimento imputabile al Ministero o al commissario.
La decisione
Il TAR non ha definito il reclamo, ma ha impartito specifiche istruzioni al commissario ad acta e ha rinviato la decisione all’udienza camerale dell’8 ottobre 2026. Il Collegio ha ritenuto non convincente la tesi secondo cui il commissario sarebbe esonerato dall’intervento perché il pagamento dipenderebbe dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, autorità appartenente a un’altra amministrazione. Il commissario ad acta è organo del giudice dell’ottemperanza e deve compiere tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, anche quando coinvolgano competenze amministrative o contabili di altre autorità e anche mediante eventuali modifiche di bilancio. Deve quindi provvedere, ove necessario, all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento degli stanziamenti o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il TAR ha inoltre indicato il ricorso allo speciale ordine di pagamento previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, da emettere nei confronti dell’istituto tesoriere e da regolare in conto sospeso, anche in assenza di disponibilità sui pertinenti capitoli. Il commissario dovrà assolvere il compito entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, depositando poi una relazione documentata sull’attività svolta. Il Collegio ha avvertito che l’inerzia del commissario rispetto agli ordini del giudice può comportare responsabilità personale, anche di natura erariale, salvi ulteriori profili di responsabilità. La valutazione sulle richieste di penalità di mora e di sostituzione del commissario è stata rinviata.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di impartire ordini all’amministrazione e al commissario ad acta per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
consentendo al dirigente responsabile della spesa di disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso
Prevede lo strumento utilizzabile per eseguire sentenze di condanna pecuniaria anche in assenza di disponibilità finanziarie nei pertinenti capitoli, mediante speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere e regolato in conto sospeso.
Massime di principio
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza è organo del giudice dell’ottemperanza e deve compiere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’integrale esecuzione del giudicato, anche quando tali atti rientrino nella competenza di altre autorità amministrative coinvolte nella procedura di pagamento.
- Nell’esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il commissario ad acta deve provvedere, ove necessario, all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle risorse.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittime cause di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.
- Per l’esecuzione di una condanna pecuniaria dello Stato in assenza di disponibilità finanziarie sui pertinenti capitoli, il commissario ad acta può utilizzare lo speciale ordine di pagamento previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, da regolare in conto sospeso.
- L’inerzia del commissario ad acta rispetto agli ordini impartiti dal giudice dell’ottemperanza può integrare una responsabilità personale, anche erariale, salvi ulteriori profili di responsabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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