Cassazione Penale, Ordinanza n. 34525/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego dei benefici di legge e delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente lamentava, in sostanza, che tali riconoscimenti non fossero stati concessi. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo generico e privo di un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il contegno processuale dell'imputato, la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivamente valutabili.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato in base al contegno processuale dell'imputato, alla gravità della condotta e all'assenza di elementi positivamente apprezzabili.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi e per mancato confronto con la motivazione della decisione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche o dei benefici di legge deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando elementi quali il contegno processuale dell'imputato, la gravità del fatto e l'assenza di dati positivamente valutabili; tale valutazione è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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