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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35682/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza del Tribunale di Roma che, su domanda della banca, aveva disposto la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili di una società, ritenendo venuto meno il titolo costitutivo. La società aveva impugnato il provvedimento e la Corte d'Appello di Roma aveva confermato integralmente l'ordinanza. Un socio della società ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel giudizio di legittimità, però, il ricorso notificato alla banca non risultava depositato nei termini prescritti dall'art. 369 c.p.c.; la banca ha tuttavia depositato l'atto come allegato al controricorso. Il ricorrente non si è costituito. La censura non viene esaminata nel merito perché la Corte rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando il mancato deposito dell'atto ex art. 369 c.p.c. nonostante la sua notificazione alla parte resistente e nonostante la produzione del ricorso da parte del controricorrente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della banca, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. La Corte ha altresì escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, proprio in ragione del mancato deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione entro i termini prescritti determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio anche se il controricorrente abbia depositato copia dell'atto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con il procedimento camerale semplificato, previa proposta del relatore notificata alle parti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Il mancato deposito del ricorso esclude la ricorrenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso è un adempimento essenziale: la sua omissione comporta l'improcedibilità anche se la notificazione sia avvenuta correttamente.
  • L'improcedibilità del ricorso per mancato deposito può essere dichiarata d'ufficio dalla Corte di cassazione, e ciò vale anche quando la parte intimata abbia comunque prodotto copia del ricorso nel controricorso.
  • La produzione dell'atto da parte del controricorrente non sana la mancata osservanza dell'onere di deposito gravante sul ricorrente.
  • La declaratoria di improcedibilità per mancato deposito del ricorso esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile/procedibilmente definita nei presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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