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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10036/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato/art. 671 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dato peso a indici contrari (come la non identità delle persone offese e la mancanza di interferenze fattuali) trascurando indici favorevoli (limitata distanza temporale, comunanza dei luoghi, identità dei titoli di reato) che avrebbero dovuto far ritenere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente valutato la mancanza di "interferenze fattuali" tra le condotte e la non identità delle persone offese come elementi ostativi all'individuazione di un unico disegno criminoso. Si è richiamata la giurisprudenza secondo cui gli indici di contesto (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, ecc.) sono subvalenti rispetto all'accertamento concreto di elementi oggettivi e soggettivi specifici che provino l'unità della volontà criminale; pertanto la mera prossimità temporale o territoriale e la medesima indole dei reati non sono sufficienti se i fatti appaiono frutto di determinazioni estemporanee. In conclusione il rigetto dell'istanza è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione"

    Consente al giudice dell'esecuzione di valutare ed eventualmente applicare la disciplina del reato continuato o del concorso formale tra più sentenze irrevocabili, purché tale sindacato non sia già stato escluso dal giudice della cognizione.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"

    Fissa il presupposto sostanziale del reato continuato: la sussistenza di un "medesimo disegno criminoso" fondato su elementi oggettivi e soggettivi che dimostrino l'unitarietà della volontà criminale anche se le violazioni avvengono in tempi diversi.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze economiche della decisione: la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese del procedimento; qui ha comportato la condanna del ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • Per riconoscere il reato continuato non basta la mera prossimità temporale o la contiguità spaziale: occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino un unico disegno criminoso.
  • La non identità delle persone offese e l'assenza di interferenze fattuali tra le condotte possono costituire indici decisivi contrari all'unità di volizione criminale.
  • Gli "indici di contesto" (stessa natura dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità simili) sono utili ma subalterni rispetto all'accertamento di elementi oggettivi/soggettivi che provino la programmazione unitaria dell'attività criminosa.
  • Chi richiede l'applicazione della disciplina del reato continuato ha l'onere di far emergere fatti concreti e specifici da cui inferire la medesima progettualità delittuosa; astratte somiglianze non sono sufficienti.
  • In sede di impugnazione l'orientamento giurisprudenziale dà rilevo al giudizio concreto del giudice dell'esecuzione; l'annullamento dell'ordinanza è difficile senza provare errori di valutazione o l'omissione di elementi probatori rilevanti.
  • La soccombenza comporta, salvo diverse disposizioni, la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.), quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre istanze chiaramente fondate solo su indici di contesto.

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