Cassazione Penale, Sentenza n. 32493/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal Gip. Il ricorrente ha dedotto tre censure principali: 1) vizio motivazionale e contraddittorietà riguardo alla configurazione del reato ex art. 452‑quaterdecies c.p. (capo p)); 2) carenze di motivazione e violazione di legge in relazione all'imputazione per associazione (art. 416 c.p.) e alla contestata aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 c.p.; in particolare mancata dimostrazione della indeterminatezza del programma criminoso e della consapevolezza del concorrente di agevolare i sodalizi mafiosi; 3) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio e pericolo di fuga), con specifica richiesta di spiegazioni su come tali rischi sussisterebbero dopo il sequestro delle società e l'arresto di altri affiliati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte le censure ritenendole generiche o deduzioni di merito, ma ha ritenuto fondata la censura relativa all'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 c.p., perché la motivazione non ha fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare la consapevolezza del ricorrente di agevolare l'attività mafiosa. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi relativi a tale aggravante e ha rinviato al tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto; per il resto l'ordinanza è stata confermata.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina il riesame; la Corte ricorda la competenza del tribunale adito e in base a essa ha esaminato le censure sul provvedimento cautelare
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Riferimento al reato contestato relativo alla gestione illecita di rifiuti: la Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale fosse sufficientemente analitica a dimostrare i gravi indizi per tale fattispecie, rigettando la censura difensiva come generica
Norma sulla associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione complessiva del tribunale sulla esistenza di un programma criminoso indeterminato ove adeguatamente motivato
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante per chi agisce al fine di agevolare un'associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non abbia fornito elementi oggettivi e specifici per dimostrare la consapevolezza del ricorrente di tale finalità, rendendo la motivazione insufficiente su questo punto
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa sulla pericolosità sociale: la Corte ha considerato richiamata la presunzione dal tribunale ma ha evidenziato che la sua applicazione richiede elementi specifici per valutarne il superamento
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari personali (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha richiamato che è sufficiente l'esistenza anche di una sola esigenza cautelare adeguatamente motivata per giustificare la misura
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione relativi al vizio di motivazione: la Corte ha richiamato l'esigenza di specificità delle censure motivazionali, scartando censure generiche
Principio sulla imputazione di motivazioni al concorrente che non abbia lo stesso fine del coautore: la Corte ha ricordato che l'aggravante si estende solo se il concorrente è consapevole della finalità agevolatrice altrui
art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio amministrativo per gli adempimenti dopo la sentenza: la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Massime di principio
- Le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare esattamente in che passaggio la motivazione è carente e perché tale carenza incide sul giudizio complessivo
- Per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 c.p. è necessario che emergano elementi oggettivi che dimostrino la consapevolezza del concorrente di agevolare l'associazione mafiosa; legami familiari o generiche intraneità non sono di per sé sufficienti
- Nella valutazione delle esigenze cautelari basta l'adeguata motivazione di una sola delle finalità (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione) per giustificare la misura; tuttavia ciascuna esigenza richiede motivazione specifica e, per il pericolo di fuga, elementi concreti e prognostici
- Il riesame della misura cautelare richiede un'analisi complessiva e documentata delle condotte e della personalità dell'indagato: deduzioni di merito non adeguatamente motivate non sono idonee per la cassazione
- In caso di motivazione insufficiente solo su un profilo (es. aggravante), la Corte può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo esame, senza travolgere l'intero provvedimento cautelare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32435/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32438/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32439/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32440/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32441/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32442/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →