Cassazione Penale, Sentenza n. 3908/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ammaturo impugnava la sentenza di secondo grado che lo aveva ritenuto parte di un'associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) e condannato per detenzione di hashish (art. 73 d.P.R. 309/1990). I motivi principali: vizio di motivazione e insufficienza di riscontri rispetto alle dichiarazioni del collaboratore Altieri; illegittima utilizzazione di intercettazioni non indicate nelle informative iniziali e mancata possibilità di ascolto/riproduzione completa dei files audio (presunta compromissione del diritto di difesa); difformità fra trascrizioni peritali e consulenza di parte senza nuova perizia; mancata valutazione dell'elemento psicologico e della natura "minore" dell'attività (art. 74 comma 6); contestazione della riconducibilità della sostanza sequestrata al ricorrente e rilevanza di un decreto di archiviazione nei confronti di terzi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti. In particolare: è legittima l'integrazione delle trascrizioni sulla base dell'informativa della polizia giudiziaria e dell'art. 507 c.p.p.; lo smarrimento o il deterioramento dei supporti audiovisivi non comporta automaticamente inutilizzabilità quando le intercettazioni siano state effettuate legittimamente e sia stata svolta perizia trascrittiva in contraddittorio; la richiesta difensiva generica di ascolto di tutte le conversazioni non costituisce pregiudizio idoneo a determinare nullità; le dichiarazioni del collaboratore Altieri sono state ritenute attendibili e corroborate da molteplici riscontri intercettativi; la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74 comma 6 d.P.R. 309/1990 è stata motivatamente esclusa solo nella sua forma attenuata (ossia non era un'associazione limitata a reati di lieve entità) sulla base di quantitativi e programmazione territoriale emersi; la presenza del ricorrente in occasione del sequestro e il gesto rivolto ai sodali, unitamente alle conversazioni, giustificano la valutazione di co-detenzione e partecipazione al sodalizio. Nel complesso la sentenza di merito è confermata.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie associativa per finalità di spaccio non limitato a reati di lieve entità, valorizzando la programmazione, i quantitativi e l'intento di estensione territoriale come elementi decisivi per escludere l'ambito residuale dell'art. 74, comma 6.
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
art. 73, comma 4 e comma 5
Le condotte di detenzione e gestione di hashish sono state valutate sia nel capo relativo alla detenzione specifica sia nel quadro associativo; l'acquisizione di quantitativi anche per più vendite al dettaglio non esclude di per sé rilevanza per l'associazione.
Codice di procedura penale - art. 507
La Corte ha ritenuto legittima l'integrazione della perizia trascrittiva in contraddittorio ai sensi dell'art. 507 per includere conversazioni inizialmente non indicate nelle informative senza introdurre elementi estranei al compendio probatorio.
Codice di procedura penale - art. 192
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Sull'attendibilità del collaboratore di giustizia, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di Altieri possano essere valorizzate se riscontrate da altri elementi (intercettazioni, conferme), e che la valutazione dell'attendibilità spetti al giudice di merito.
Codice di procedura penale - art. 415-bis
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riferimento alla fase di indagine/preavviso dell'imputazione: la Corte ha considerato irrilevante il presunto mutamento contenutistico dell'accusa, posto che le registrazioni erano parte del compendio già depositato.
Codice di procedura penale - artt. 268, 178, 495, 438
artt. 268 comma 6 e 7; 178 comma 1 lett. c); 495 comma 2; 438 cod. proc. pen.
Queste norme, richiamate nella censura, riguardano modalità di acquisizione e utilizzazione delle prove e garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistessero nullità o vizi tali da rendere inutilizzabile il materiale intercettato e trascritto.
Costituzione - art. 24 e art. 111
Le censure sul diritto di difesa e sul giusto processo sono state valutate alla luce dei fatti: la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie costituzionali perché la difesa ha potuto partecipare alla perizia e disporre delle registrazioni depositate.
Massime di principio
- L'integrazione della perizia trascrittiva ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è lecita se le registrazioni erano già parte del compendio depositato e la manipolazione non introduce nuovo materiale che alteri ex ante l'accusa.
- Lo smarrimento o il deterioramento dei supporti contenenti le intercettazioni non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova: se l'intercettazione è stata svolta legittimamente e la trascrizione è stata acquisita in contraddittorio, la prova resta valutabile.
- La valutazione dell'attendibilità di un collaboratore di giustizia spetta al giudice di merito e può essere confermata quando vi siano riscontri oggettivi (intercettazioni, comportamenti, sequestri) che compongono un quadro coerente.
- Per configurare l'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 non è sufficiente la mera sfera delle cessioni al dettaglio: occorrono elementi di programmazione, approvvigionamenti significativi e prospettive di estensione territoriale.
- Le interpretazioni alternative delle conversazioni intercettate sono questioni di merito e difficilmente vincenti in sede di legittimità se il giudice di merito ha dato una motivazione logica e coerente sul significato delle intercettazioni.
- Richieste difensive generiche (es. ascolto indiscriminato di tutte le registrazioni) senza specificazione di quali elementi si intendano contestare non sono efficaci a dimostrare pregiudizio processuale o nulità.
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