Cassazione Civile, Ordinanza n. 33138/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa per crediti iscritti a ruolo a titolo di spese di giustizia. Il contribuente aveva inizialmente proposto l'opposizione davanti alla commissione tributaria, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione fissando un termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione davanti al giudice ordinario. La riassunzione è stata presentata con ricorso depositato entro il termine, ma notificato alle controparti oltre il termine assegnato. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno ritenuto tardiva la riassunzione e hanno dichiarato estinto il giudizio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 307 e 156 c.p.c., sostenendosi che la riassunzione avrebbe dovuto considerarsi tempestiva perché il processo proseguiva davanti al giudice munito di giurisdizione e perché, avendo usato il modello del ricorso, sarebbe dovuto rilevare il deposito e non la notifica; 2) violazione degli artt. 156 e 166 c.p.c., sostenendosi che la costituzione delle controparti avrebbe comunque sanato il vizio dell'atto introduttivo, a prescindere dalla tempestività della costituzione stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, trattandosi di opposizione all'esecuzione soggetta al rito ordinario, la riassunzione dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione doveva avvenire con atto di citazione notificato entro il termine perentorio fissato dal giudice tributario; la scelta del ricorso, non notificato tempestivamente, rende la riassunzione tardiva. Ha inoltre escluso che potesse applicarsi il principio, invocato dal ricorrente, relativo alla riassunzione con ricorso davanti al medesimo giudice nella stessa fase e grado. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la corte territoriale non aveva negato in astratto l'effetto sanante della costituzione, ma aveva rilevato che i resistenti avevano eccepito subito l'estinzione/tardività. La Corte ha confermato la condanna alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La tardiva riassunzione del giudizio determina l'estinzione quando l'atto non è compiuto nel termine perentorio e con la forma prevista dal rito applicabile.
La sanatoria dei vizi processuali non opera se il processo si è già estinto per tardiva riassunzione; la costituzione della controparte non elimina l'estinzione già verificatasi.
Quando il rito applicabile richiede l'atto di citazione/comparsa notificata, la tempestività si misura sulla notificazione e non sul solo deposito del ricorso.
In caso di difetto di giurisdizione, la domanda va riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, in relazione al rito applicabile.
La costituzione del convenuto non vale a sanare un'estinzione già maturata; l'eccezione tempestiva di estinzione impedisce anche eventuali effetti favorevoli alla parte attrice.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per prospettare utilmente la conversione di un atto tardivo in autonomo atto introduttivo è necessario allegare e indicare specificamente gli elementi rilevanti e i relativi atti.
Richiamato per escludere che nel caso concreto potesse residuare un diverso appello relativo ad opposizioni agli atti esecutivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive soggette al rito ordinario, la riassunzione dopo declaratoria di difetto di giurisdizione deve essere effettuata nella forma dell'atto introduttivo prevista per quel rito; se il rito richiede la citazione, la tempestività dipende dalla notificazione entro il termine assegnato.
- La scelta di utilizzare un ricorso al posto della citazione, quando il rito applicabile richiede l'atto di citazione, non consente di considerare tempestivo il giudizio solo per effetto del deposito in cancelleria.
- Il principio secondo cui l'errore nel modello dell'atto può integrare mera irregolarità opera solo nella riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado; non si estende alla riassunzione davanti a giudice diverso o a diversa giurisdizione.
- La costituzione del convenuto può sanare vizi dell'atto introduttivo, ma non elimina l'estinzione già maturata per tardiva riassunzione; se il convenuto eccepisce l'estinzione, non si realizza alcun effetto sanante utile alla parte che ha tardivamente riassunto.
- La possibile conversione di un atto tardivo in un autonomo atto introduttivo di un nuovo giudizio richiede allegazioni specifiche e la presenza dei relativi presupposti formali e sostanziali; l'eccezione immediata di tardività/estinzione da parte del convenuto può ostacolare tale conversione.
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